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Cassazione: conversione del contratto di lavoro da determinato a indeterminato e corresponsione dell'indennità ex l. 183/2010



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 13404 del 29 Maggio 2013.Nel caso in oggetto ricorre l'impresautilizzatrice avverso la sentenza di merito che aveva disposto latrasformazione del contratto interinale del privato in contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato. Nei giudizi di merito è stata infatticonstatata violazione di legge 196/1997: la genericità della clausola contrattuale e l'omessa menzione delle cause alla base della temporaneità del rapportodi lavoro ne hanno determinato la trasformazione nella tipologia sopracitata. Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento dell'indennità al lavoratore ex art. 32 l. 183/2010, la cui clausolaopera sia per i contratti a tempo determinato “ordinari”, sia per quellicollegati ad un contratto di lavoro temporaneo.

La clausola “casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria diappartenenza dell'impresa utilizzatrice” sarebbe “del tutto generica e inidoneaad integrare i requisiti di specificità richiesti dalla legge n. 196 del 1997”.L'art. 1 della legge citata infatti regola l'utilizzo dei contratti di lavorotemporaneo, limitandolo ad ipotesi tassative. L'illegittimità del contratto difornitura genera poi conseguenze anche nei rapporti tra lavoratore interinale eazienda utilizzatrice: in questi casi “iprestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenzedell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.

La Suprema Corte respinge ilricorso e conferma la decisione di merito, sottolineando come operi in questocaso il meccanismo della conversione,vera e propria sanzione comminata dal legislatore che fa salvi gli effetti delcontratto ma che ne determina la trasformazione da una tipologia all'altra (dadeterminato a tempo indeterminato).

Data: 01/06/2013 10:10:00
Autore: Licia Albertazzi