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Guida in stato di ebbrezza: sanzioni applicabili anche senza il test

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 maggio 2013, n. 22644


di Luigi Del Giudice - Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 maggio 2013, n. 22644.
Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, vi è la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell'accertamento mediante test, il reato di cui all'art. 186 del codice della strada nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004; Sez. 4, Sentenza n. 279 40 del 07/06/2012 Rv. 253598).
Nel caso in argomento precisa la Suprema Corte, tale motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell'istante, per l'effetto dell'ebbrezza alcolica, di collaborare per l'accertamento del livello alcolmetrico mediante l'apparecchiatura a disposizione degli accertatori e per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell'art. 186 codice della strada.
Rigettato dunque il ricorso presentato dall'imputato, secondo il quale appunto, il giudice che si avvale delle sole circostanze sintomatiche, in difetto di ulteriori accertamenti, avrebbe potuto e dovuto ricondurre il fatto solamente alla fattispecie meno grave. Infatti, sosteneva quest'ultimo, i sintomi di ebbrezza etilica sono solo esemplificativi, ma non costituiscono prova ai fini della contravvenzione di cui alla lett. b) dell'art. 186 c.d.s..
Luigi Del Giudice
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Data: 27/05/2013 11:00:00
Autore: Luigi Del Giudice