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Cassazione: installazione di parco giochi e limiti di responsabilità del gestore di esercizio commerciale



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 12401 del 21 Maggio 2013. Nel caso di specie i genitori di un bambino, rimasto ferito giocando presso un'area ludica predisposta all'interno di un ristorante, hanno promosso azione di risarcimento del danno avverso il gestore. Condannato nei gradi di merito, lo stesso ha promosso ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte interviene sul punto confermando l'interpretazione dell'art. 2051 cod. civ. (responsabilità da cose in custodia) e limitando il grado di responsabilità del gestore di esercizio commerciale, la quale non può in ogni caso esulare dalle obbligazioni strettamente derivanti dal contratto di ristorazione. Secondo la Cassazione sarebbe quindi errata la statuizione del giudice di merito, il quale avrebbe ravvisato in capo al gestore del ristorante un onere di “necessaria sorveglianza” inerente anche l'uso dei beni stessi. Obbligo di custodia e obbligo di sorveglianza sono fattispecie distinte aventi fonte giuridica differente e autonoma; se il primo può sussistere nell'ambito di contratto di ristorazione, così non è per il secondo. La sorveglianza del minore, in assenza di espresso patto contrario, resta quindi a carico dell'accompagnatore o dell'esercente potestà; in questo caso, ai genitori. L'obbligo di custodire la cosa propria si esaurisce nel momento in cui l'installazione e il mantenimento della stessa avvengono ad opera d'arte, utilizzando dunque l'ordinaria diligenza, non potendo essere addebitato al gestore un utilizzo anomalo della struttura.

Conclude la Corte affermando infatti che “la messa a disposizione di un parco giochi a perfetta regola d'arte da parte di un titolare di un ristorante non determina a carico di costui alcun obbligo di sorveglianza dei minori intenti all'uso delle relative attrezzature”. Una volta assolto l'onere di messa in sicurezza, contro il gestore non potrà dunque essere legittimamente avanzata alcuna pretesa risarcitoria diversa dalle ipotesi di cattiva manutenzione o difetto di costruzione.

Data: 23/05/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi