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Cassazione a Sezioni Unite: immediata esecutività del decreto di revisione delle condizioni di separazione e divorzio



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile a Sezioni Unite, sentenza n. 10064 del 26 Aprile 2013.La legge 898 del 1970 regola lamateria della cessazione degli effetticivili del matrimonio. Il giudice fissa in sentenza le condizioni inizialia cui gli ex coniugi devono sottostare. Nel caso in cui, in un momentosuccessivo, condizioni sopravvenute creino la necessità di modificare lestatuizioni originarie, la parte interessata può proporre istanza al giudice diprime cure, il quale, valutata la situazione, ai sensi dell'art. 9 della leggesopra citata emette decreto divariazione delle condizioni.

Il caso di specie vede sollevatala problematica inerente l'immediataesecutività del decreto che dispone le nuove condizioni. Le sezioni unitedella Cassazione intervengono per confermare tale operatività. In particolare,per quanto concerne la revisione delle disposizioni che interessano l'affidamentodei figli nonché la misura e la modalità dei contributi da corrispondere aseguito dello scioglimento del matrimonio, la Suprema Corte fa espressoriferimento alla regola generale contenuta all'art. 4 della legge n. 74 del1987, così come modificata dalla legge n. 80 del 2005 (nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).Tale lettura sarebbe compatibile con il disposto di cui all'art. 741 c.p.c. (efficacia dei decreti), il qualesubordina l'efficacia esecutiva del decreto al decorso del termine utile per laproposizione del reclamo.

Data: 08/05/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi