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Cassazione: eccesso di velocità e mancata taratura periodica dell'apparecchio di rilevazione elettronica



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 10199 del 30Aprile 2013.All'art. 142 cod. della strada illegislatore, “ai fini della sicurezzadella circolazione e della tutela della vita umana”, elenca i limiti di velocitàda mantenere sui diversi tratti stradali nazionali nonché le relative sanzioniche, in caso di violazione, gli organismi preposti alla vigilanza possonoinfliggere. In particolare i commi 6 e 6bisregolano l'utilizzo delle apparecchiaturepreposte al controllo della velocità; la norma rinvia al Ministero deiTrasporti l'onere di regolamentare la materia nello specifico. Nel caso di specieil soggetto sanzionato per eccesso di velocità ricorre avverso sentenza dicondanna contestando la circostanza che la velocità sarebbe stata rilevata amezzo di strumentazione elettronica installata sull'auto della polizia, nonsegnalata e non sottoposta a taratura periodica.

La Cassazione, interpretando l'articolodi cui sopra, rigetta il ricorso e conferma la sanzione irrogata. La SupremaCorte evidenzia come, ai fini di legittimamente contestare la rilevazioneeffettuata dalla polizia stradale, non basti appellarsi genericamente ad un presunto difetto di funzionalità dellostrumento, peraltro supportato solamente dalla dimostrazione della mancata revisione periodica; occorreche l'interessato dimostri quale sia nel caso concreto il preciso difetto di funzionamento dell'apparecchio o, in ogni caso,specifichi le circostanze che in quel frangente temporale hanno impedito lacorretta rilevazione della velocità del mezzo. A queste condizioni è prevalsa l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura.La pura opposizione congetturale non rileva e ha causato il rigetto delricorso.

Data: 06/05/2013 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi