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Cassazione: legittima l'acquisizione di videoregistrazione di luogo pubblico anche senza autorizzazione del gip



di Licia Albertazzi - Cassazione Penale, sentenza n.6812 del 12 Febbraio 2013
L'art. 234 del codice penale (prova documentale) enuncia il principio secondo il quale è espressamente consentita l'acquisizione di documentazione utile alla decisione “che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”. Nel caso di specie ha proposto ricorso la difesa di un imputato condannato in secondo grado sostenendo l'inutilizzabilità dei filmati acquisiti durante i vari gradi di giudizio, registrazioni che sono state alla base della sentenza di condanna.

La Cassazione ha ricordato come invece la produzione di una videoregistrazione di un impianto di sorveglianza esterno sia legittima e faccia piena prova. A nulla rileva il fatto che la stessa sia stata procurata in violazione della normativa privacy poiché questa circostanza opera autonomamente, non interessando il piano penale. E' infatti sempre ammessa come prova documentale la videoregistrazione acquisita dalla Polizia Giudiziaria a mezzo telecamera posizionata sull'esterno, luogo aperto al pubblico.

Data: 22/03/2013 18:14:00
Autore: Licia Albertazzi