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Cassazione: il proprietario del lastrico solare risponde in via esclusiva per difetto di costruzione



di Licia Albertazzi - Sentenza Corte di Cassazione,sezione seconda, n. 2840 del 6 Febbraio 2013

La Corte Costituzionalesi è di recente pronunciata su una problematica collegataall'interpretazione letterale di una parte dell'art. 1126 codice civile:  la ripartizione delle spese di riparazione del lastricosolare in un condominio. La problematica è a sua volta inserita nel piùampio contesto della responsabilità da cose in custodia (art.2051 c.c.). Nel caso di specie la Corte ha dovuto stabilire chifosse responsabile dei danni provocati a terzi per un difetto del lastrico solare.

L'articolo 1126 c.c. fariferimento soltanto ai criteri di ripartizione della “spesa diriparazione o di ricostruzione del lastrico” solare,senza farne un'elencazione tassativa. La norma dispone: "Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno." Il legislatoreha volutamente adottato una formulazione generica proprio perpermettere al giudice di valutare caso per caso.

Nella sentenza in oggettola Corte ha stabilito che rientrano in questa categoria soltanto lespese sostenute a causa del trascorrere del tempo (spese pervetustà) ma non quelle che sarebbero da sostenere in relazione adifetti originari di progettazione e di esecuzione dell'opera.In questo caso si è dimostrato che il danno provocato al terzo èdipeso appunto da un vizio di costruzione non individuato o comunquenon riparato.

Data: 21/02/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi