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Cassazione: inammissibile domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.



In tema di responsabilità processuale aggravata, con la sentenza n. 1590/2013, depositata il 23 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 96 Cpc proposta dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.

Secondo gli Ermellini, “chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può avanzare la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 96 secondo comma cod. proc. civ., dinanzi al giudice del giudizio di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione”.

Data: 31/01/2013 10:00:00
Autore: Luisa Foti