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Cassazione ed insidia stradale: l'alta velocità è causa di concorso di colpa



di Licia Albertazzi - Sentenza CassazioneCivile, sezione terza, n. 907 del 16 Gennaio 2013
Con questa pronunciala Suprema Corte ha confermato un orientamento in tema di risarcimento del danno da trabocchetto oinsidia stradale, riconoscendo tuttavia una forma di concorso dicolpa a carico dell'automobilista che, a causa della velocitàsostenuta, incorra nel fatto lesivo.

E' onere dell'ente gestore deltratto stradale effettuare quegli interventi di mantenimento voltiad evitare il formarsi delle c.d. “insidie”, intendendosi conquesto termine quel pericolo occulto, non visibile e non prevedibileidoneo a causare danni all'utente.
Il mancato rispetto di taleobbligo da parte del soggetto responsabile (la pubblicaamministrazione o, come in questo caso, l'Anas) è causa dirisarcimento del danno in forza del principio fondante del“neminem laedere”.
Come spiega la Corte l'insidia stradale "intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un'autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell'ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale".
Secondo la Corte la norma di riferimento rimane l'articolo 2043 e la colpa dell'ente gestore sussiste per il fatto di aver creato un affidamento nell'utente della strada e delle sue pertinenze "sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto invece nella realtà è accaduto".
Il rapporto particolare che si viene adinstaurare tra utilizzatore e gestore del tratto stradale fa sì chein capo al primo si venga a creare un affidamento circa lasicurezza di percorrenza del tratto stradale in oggetto. Nel caso dispecie l'Anas è stato condannato al risarcimento del danno neiconfronti di un automobilista il cui veicolo, a causa delle buchepresenti sul manto stradale, era uscito di strada urtando contro ilguardrail (anch'esso in cattivo stato di manutenzione) provocando unimpatto che gli aveva causato la perdita degli arti inferiori.

L'entità del risarcimento è stata tuttavia attenuatacomplessivamente dei due terzi una volta accertato giudizialmente che ilconducente aveva violato sensibilmente i limiti di velocità impostidal codice della strada.
Data: 26/01/2013 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi