Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Integrazione del reato di molestie a mezzo di posta elettronica: nuovo orientamento



Ildiffondersi delle moderne tecnologie ha consentito di svilupparemaggiormente quell'interazione interpersonale caratterizzantel'odierna civiltà della comunicazione. Tuttavia, come ogni progressoscientifico, anche questa conquista è potenzialmente in grado digenerare situazioni dannose alla persona, in particolare lesivedell'equilibrio psicologico e della sfera privata personale, beniprimari strettamente tutelati dal nostro ordinamento. In particolaresi vuole qui porre l'attenzione sull'utilizzo di supporti tecnologiciai fini di molestia e disturbo, strumenti in grado di recapitareinformazioni idonee ad intaccare l'equilibrio psichico della vittima.Si vuole in particolare inquadrare dal punto di vista giuridico ilcomportamento dell'invio ripetuto di offese e minacce a mezzo postaelettronica.

Direcente interesse la statuizione della Corte di Cassazione penale intema di molestie1, la quale ha modificato l'indirizzogiurisprudenziale mantenuto da diverse pronunce susseguitesi tra il2011 ed il 2012 (ad esempio, Corte d'Appello di Napoli, sentenza n.5122 del 14 Dicembre 2011). La corrente precedente equiparava icomportamenti di invio di messaggi istantanei attraverso chat online(come msn) al recapito di testi a contenuto minaccioso, provocante edin ogni caso offensivo effettuati a mezzo posta elettronica, a lorovolta considerati identici alla spedizione di contenuti lesivi dellasfera privata inoltrati attraverso gli sms: era quindi sufficiente,ai fini dell'incriminazione, mantenere un comportamento insistente ingrado di alterare il normale equilibrio psichico di una persona, nonimportava quale strumento elettronico venisse scelto. A nullarilevando (salvo che esso integri una vera e propria patologia, daaccertare in corso di causa) lo stato emotivo e passionale delsoggetto agente.

Nellostesso senso si è espressa anche precedente Cassazione Penale(sentenza n.36779 del 12 Ottobre 2011) che ha espressamenteequiparato al termine letterale telefono “qualsiasi mezzo ditrasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare, di voci e disuoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui disottrarsi all'immediata interazione con il mittente”, rientrandonell'elenco anche la trasmissione di testi a contenuto offensivo,ammettendo di conseguenza l'integrazione del reato in oggetto anchetramite invio di email su supporto tecnologico idoneo allacontemporanea ricezione.

Nellasentenza n. 44855 del 16 Novembre 2012 la Suprema Corte ha alcontrario effettuato un'importante distinzione, confermandol'opportunità di trattare diversamente casi di invasività dellasfera personale della vittima a seconda dello strumento utilizzato.In particolare il Giudice ha sancito la non equivalenza tramessaggi di posta elettronica ed sms, messaggi di testo inviatidirettamente su dispositivo mobile: la caratteristica scriminantesarebbe quella della scelta di apertura o meno del messaggio,possibile nel caso di emails ed esclusa invece nel secondo caso.Integrerebbe quindi reato ex art. 660 c.p. il comportamento delsoggetto che chiami ripetutamente la vittima al telefono o chearrechi disturbo all'altrui quiete privata attraverso il ripetutoinvio di sms, ma non nel caso di spedizione continuata di messaggi diposta elettronica. Il reato in oggetto, inoltre, è perseguibiled'ufficio, bastando la semplice notizia di reato per far scattare leindagini da parte delle Autorità.

Data: 14/01/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi