La liquidazione delle spese di causa ai sensi del DM 140/2012 e del DL 1/2012 - superamento dei limiti di cui alle tabelle ministeriali e tutela del cliente.
Avv. Michele D'Auria - studiolegaledauria - Le recenti modifiche normative in tema di liquidazione degli onorari di causa possono mettere in difficoltà sia il Cliente che l'Avvocato; forse però esiste una soluzione che consenta di superare tale problema.
Le recenti e continue novità in tema di liquidazione delle spese legali hanno creato una serie di difficoltà e di casi paradossali che non sfuggono agli operatori del diritto chiamati ad affrontare tali situazioni in prima linea.
Come risaputo, il D.M. 140/2012 ha stabilito che il giudice nel liquidare le spese legali farà riferimento ad una serie di parametri fissati dal ministero; a tale disposizione normativa si affianca però il vigente obbligo di stipulare un contratto di conferimento di incarico tra professionista e cliente il cui contenuto - in seguito alla intervenuta liberalizzazione delle tariffe - è libero, non essendo vincolato a nessun limite minimo o massimo, come invece avveniva sotto la vigenza dell'abrogato DM 127/94.
Di fatto può accadere facilmente che tra avvocato e cliente sia pattuito un onorario che risulti superiore a quanto liquidato dal giudice. In tali casi la precedente normativa di cui al DM 127/94, mentre da un lato prevedeva che il cliente fosse comunque tenuto a pagare all'avvocato l'onorario, dall'altro a tale onorario poneva un limite, in quanto il compenso dovuto non poteva essere superiore a quanto stabilito dalle tabelle; in ogni caso era possibile impugnare la sentenza sul capitolo delle spese, rifacendosi appunto alle tariffe obbligatorie, qualora il giudice non le avesse ripettate ed avesse liquidato importi inferiori; per cui - virtualmente - non esisteva alcun problema di pieno riconoscimento e liquidazione delle spese legali, che con la soccombenza venivano interamente addossate alla controparte processuale.
Autore: Avv. Michele D'Auria