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Non va rinnovata interamente la fase di valutazione delle offerte a seguito dell'ammissione del concorrente precedentemente escluso (Ad Plen. Cons. Stato sent. n. 30 del 26.07.2012)



L'interesse sotteso all'impugnazione di un provvedimento di esclusione, emesso nell'ambito di una gara per l'affidamento di contratti pubblici, è quello di conseguire l'aggiudicazione. Di conseguenza, anche nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza di una pronuncia definitiva di annullamento dell'esclusione, sopravvenuta durante la formazione della graduatoria, e la conseguente riammissione del concorrente precedentemente escluso, la rinnovazione degli atti di gara deve ridursi alla sola valutazione dell'offerta illegittimamente pretermessa da parte della stessa commissione esaminatrice preposta alla procedura.La diversa soluzione della rinnovazione, con riapertura della fase di presentazione delle offerte, già fatta propria da alcune precedenti sentenze del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. V, 25 settembre 2010, n. 8230; Cons. di Stato, sez. V, 11 maggio 2006, n. 2612), secondo la Plenaria, determinerebbe infatti una intollerabile alterazione del principio della concorrenza, in quanto le nuove proposte sarebbero formulate da concorrenti a quel punto effettivamente o potenzialmente a conoscenza, quantomeno nei tratti essenziali, delle originarie offerte degli altri partecipanti alla gara, grazie ai meccanismi di pubblicizzazione previsti dalla normativa in vigore.In tal caso sarebbe in definitiva molto elevato il rischio che le nuove proposte non siano dettate da ragioni di carattere imprenditoriale, in aderenza alle regole del mercato, bensì che siano il frutto del mero raffronto con le precedenti offerte, al sono fine del conseguimento dell'aggiudicazione e ciò anche a scapito del loro globale equilibrio economico.

Data: 31/07/2012 08:50:00
Autore: Filippo De Luca