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Decesso del pedone: Cassazione, a prossimi congiunti va riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro



In materia di risarcimento dei danni per la morte di un prossimo congiunto la Corte di Cassazione ha chiarito che ogni qualvolta si verifichi un decesso come conseguenza di un illecito addebitabile a un terzo, i congiunti hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali anche se il defunto ha intrapreso da poco la sua attività professionale.Secondo la Cassazione infatti ai prossimi congiunti va riconosciuto comunque il risarcimento del danno patrimoniale futuro. Tale rilasciamento viene riconosciuto sulla base di una valutazione equitativa che deve tenere conto dell'importanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito professionale.Nella stessa sentenza la Corte di Cassazione fa presente che è legittimo riconoscere anche un risarcimento di danni non patrimoniali "iure hereditatis" perché "in caso di morte della vittimaa seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo disopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità a finirisarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione delpregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un dannobiologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbiapotuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite epatire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilodel danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suopatrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fattovalere “iure hereditatis"".Il caso esaminato dai giudici della corte (terza sezione civile sentenza n.3966/2012 riguarda il caso del decesso di un pedone che era stato investito mentre attraversava la strada.I prossimi congiunti avevano chiesto il risarcimento dei danni a norma dell'articolo 2043 Cc, includendo anche la richiesta del danno patrimoniale anche se il defunto aveva appena intrapreso la sua attività professionale remunerata. Data: 09/04/2012 10:30:00
Autore: N.R.