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Cassazione: infotunio sul lavoro e limitata responsabilità del noleggiatore del macchinario



"Il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro. (… ) In caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina.".E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 9 gennaio 2012, n. 109, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un lavoratore dichiarato colpevole, nei primi due gradi di giudizio, del delitto di omicidio colposo, per avere, quale manovratore a terra della piattaforma "ragno" sulla quale agiva un operaio, cagionato la morte di quest'ultimo, in quanto la piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata e l'operaio, che si trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo.La Suprema Corte afferma che il ricorso, risolvendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della dinamica causale del sinistro, rispetto a quella accertata dai giudici di merito, risulta inammissibile osservando che la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono - con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie - esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado.La Corte di Appello – si legge nella sentenza - ha evidenziato la sussistenza di un profilo di colpa a carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale, ove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru rilevando l'inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l'erroneo allargamento degli stabilizzatori; nel caso di specie si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all'utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni risultando che l'imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull'utilizzo della gru.Non accolta, dunque, la tesi del ricorrente secondo cui non si trovava in posizione di garanzia, rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio in quanto tra il manovratore della gru e l'operaio non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione. Data: 12/01/2012 09:00:00
Autore: L.S.