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Cassazione: anche il giudice penale può compensare le spese di parte civile



Quando il giudice penale deve provvedere in merito alle spese della parte civile, provvede in maniera analoga a quanto dispone l'articolo 91 del codice di procedura civile.Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte (sentenza n. 39600/2011) facendo rilevare che "In tema di pagamento delle spese processuali in favore della partecivile, attesa la loro pertinenza ad una domanda privatisticainnestata nel giudizio penale, il regime adottato dal legislatore invia ordinaria, con il primo comma dell'art. 541 Cpp, è fondato sulcriterio di soccombenza in analogia con quanto disposto all'articolo91 Cpc".Sulla base di questa analogia si deve ritenere che per il giudice sia quindi possibile anche disporre la compensazione parziale o totale delle spese se ricorrono giusti motivi.Per queste ragioni in appello chi interpone uno specifico gravame sul punto ha l'obbligo di motivare circa le ragioni per cui esclude la ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese legali. Data: 08/11/2011 10:24:00
Autore: N.R.