Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: giro di vite contro le madri iter protettive



La Corte di Cassazione mette in guardia genitori e nonni dall'essere troppo iper protettivi e dall'isolare figli o nipoti dal resto del mondo.Secondo i giudici della Suprema Corte anche un eccesso di protezione equivale a maltrattamento.Con questa motivazione i giudici di piazza Cavour hanno reso definitiva la condanna per maltrattamenti (ad un anno e quattro mesi di reclusione) inflitta ad una madre e ad un nonno che avevano tenuto un minorenne in uno stato di iper protezione che gli aveva reso difficile adattarsi al mondo esterno e perfino di camminare.La decisione è della sesta sezione penale della Corte (sentenza n. 36503/2011). Il minorenne aveva sostanzialmente subito questi atteggiamenti iperprotettivi fino alla preadolescenza "con l'imposizione di atti riservati all'eta' infantile" e con "l'esclusione del minore da attivita' didattico istituzionali legate alla motricita'".Il nonno e la mamma del bimbo avevano anche impedito al piccolo di avere rapporti con i suoi coetanei.Insomma per la Corte si tratta di un comportamento incaccettabile.Secondo i familiari del piccolo questo comportamento poteva essere considerato si patologico ma non per qeusto passibile di condanna penale.Sin dalle prime fasi del giudizio, i giudici di merito avevano ravvisato nella fattispecie un'ipotesi di reato e la Cassazione ha ora confermato il verdetto.Ricorrendo in cassazione i familiari hanno tentato di difendersi spiegando di essersi comportati in buona fede e che comunque il bambino in quello stato di isolamento aveva avuto uno "stato di benessere".Respingendo il ricorso la Cassazione evidenzia che è del tutto "irrilevante il riferito stato di benessere del bambino, tenuto conto che, non a caso, in tutti i sistemi di civilta' evoluta, lo Stato puo' verificare in modo intrusivo le realta' di disagio anomalo nella famiglia e le loro cause umane, imponendo prescrizioni ai famigliari, sino alla decadenza della potesta', all'allontanamento e allo stato di adottabilita' del minore stesso".La persistenza "delle metodiche di iper accudienza e di isolamento - continua la Corte - in palese violazione delle indicazioni e delle prescrizioni talora imposte e talora pure concordate, segnala, al di la' di ogni ragionevole dubbio,la pacifica ricorrenza della intenzionalita' che connota il delitto dimaltrattamenti". Data: 14/10/2011 11:00:00
Autore: N.R.