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Condominio: Cassazione, va rispettata la riservattezza nelle comunicazioni dell'amministratore ma non se riuardano beni comuni



Anche i condomini hanno diritto al rispetto della privacy perché titolari del trattamento di dati riservati. Non sempre però si integra in una violazione. Lo ricorda la Corte di Cassazione spiegando che non può essere ritenuta illecita una "comunicazione all'interno della compagine condominiale avente ad oggetto i dati concernenti nell'insieme la gestione condominiale ivi compresi quelli attinenti alle posizioni personali di ciascun condomino" Insomma nel caso in cui vi sia stata quindi una divulgazione di dati personali non per questo si realizza automaticamente una violazione della privacy. Il giudice di merito in casi del genere deve effettuare una comparazione tra gli interessi coinvolti.Nel caso esaminato dalla Corte è stato ritenuto non censurabile il comportamento di un amministratore che aveva diffuso fra condomini le fotocopie di un progetto di realizzazione di un ascensore privato.Il progetto era stato inviato all'amministratore dal -promotore ma dette informazioni, spiega la Corte, riguardavano le parti comuni dell'edificio e ciò esclude che vi sia stata una violazione della normativa che protegge i dati personali. Data: 10/09/2011 11:21:00
Autore: N.R.