Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Ministero del Lavoro: collocamento obbligatorio ex L. n. 68/1999 e trasferimento di azienda

Il Ministero del Lavoro in risposta all'interpello n. 30 del 2011, avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, interviene in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2, L. n. 68/1999, avente ad oggetto l'obbligo di assunzione di persone diversamente abili, gravante sui datori di lavoro privati con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti.In particolare l'istante chiede se tale disposizione possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la soglia dimensionale dei 15 dipendenti venga superata per effetto delle operazioni societarie di cui all'art. 2112 c.c., quali ad esempio trasferimento, cessione di ramo d'azienda, fusione, ecc.Il Dicastero, ricordando che ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 citato, i datori di lavoro privati, che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo di inserimento di lavoratori appartenenti alle categorie protette esclusivamente nell'ipotesi di "nuove assunzioni" ovvero al momento della sedicesima, precisa che con la locuzione "nuova assunzione", in virtù del combinatodisposto di cui all'art. 3, comma 2, L. n. 68 e all'art. 2, commi 2 e 3, D.P.R. n. 333/2000, si intende quella che realizza un effettivo incremento dell'organico aziendale, ritenuta "aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio".Sebbene - si legge nella risposta del Ministero - nelle trasformazioni societarie di cui all'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro continui con il cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso collegati, in capo al nuovo datore si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.Inoltre viene ribadito che rientrano nell'ambito delle nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario. Data: 31/08/2011 10:00:00
Autore: L.S.