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Processo tributario: Cassazione, mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato non rende nulla la notifica ma l'appello è inammissibile

In tema di notificazioni a mezzo posta, con la sentenza n. 16905, depositata il 2 agosto 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato notificato per posta non integra un'ipotesi di nullità della notificazione, poiché detto avviso non costituisce elemento costitutivo del procedimento notificatorio. La mancata produzione (o il mancato rinvenimento), ha precisato la sezione tributaria della Suprema Corte, rileva ai fini della prova del perfezionamento della notificazione. Pertanto, ne consegue che, ove l'appellante non produca, dinanzi alla commissione tributaria regionale, il documento comprovante l'avvenuto perfezionamento della notificazione legittimamente, la commissione dichiara l'inammissibilità dell'appello, non essendo tenuta ad accordare d'ufficio all'appellante un termine per integrare la notificazione. Data: 30/08/2011 10:00:00
Autore: Luisa Foti