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Cassazione: personalizzazione del danno non patrimoniale solo se situazione di fatto si discosta in modo apprezzabile da valori ordinari



Nuova sentenza degli Ermellini sul tema della liquidazione del danno non patrimoniale e sulla personalizzazione del risarcimento (artt. 2043, 2056). La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16866 depositata il 2 agosto 2011 ha infatti stabilito che la necessità per il giudice di merito di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, e cioè, la cosiddetta "personalizzazione del risarcimento", non significa affatto che il giudice debba sempre e comunque aumentare i valori risultanti dalle eventuali tabelle adottate dall'ufficio giudiziario cui appartiene. I giudici di legittimità, in circa venti pagine di motivazione, hanno spiegato che tale variazione equitativa è necessaria soltanto in presenza di situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie.
Per i dettagli si rimanda al testo integrale della sentenza qui sotto.
Vedi anche: Danno biologico la risorsa per calcolare il danno biologico e la personalizzazione del danno. Data: 10/08/2011 11:00:00
Autore: Luisa Foti