Cassazione: genericità della causale del contratto interinale, il rapporto di lavoro diventa subordinato a tempo indeterminato tra le parti reali
"Il contenuto del
contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), L. 24-6-1997 n. 196 e la mancanza/genericità dello stesso spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del
contratto interinale che il legislatore fa discendere dall'indicazione, nel
contratto di fornitura, delle ipotesi cui il
contratto interinale può essere concluso".E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la
sentenza n. 14715 del 5 luglio 2011, ha rigettato il ricorso proposto da un'azienda avverso la
sentenza con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato l'illegittimità della fornitura di lavoro temporaneo, a causa della genericità della causale del
contratto con conseguente instaurazione di rapporto di lavoro subordinato tra le parti reali, impresa utilizzatrice e lavoratore.La Suprema Corte ritiene che, nel caso di specie, trova applicazione la L. 1369 del 1960, che prevede la sanzione a carico dell'impresa utilizzatrice, tra l'altro, per le violazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) L 196/97, la quale stabilisce che il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi previsti dai
contratti collettivi nazionali; ne consegue che il
contratto di lavoro col fornitore "interposto" si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore "interponente".
Data: 08/07/2011 11:00:00
Autore: L.S.