Di Maurizio Tarantino

Cassazione Civile  Ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014

L'assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all'altro o ai figli (qualora vi siano), per adempiere all'obbligo di assistenza materiale.

L'obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni: 

-        deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;

-        al coniuge che richiede l'assegno non deve essere addebitata la separazione;

-        il coniuge richiedente non deve avere "adeguati redditi propri";

-        il coniuge obbligato al pagamento dell'assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

Il diritto all'assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 22/9/2008, n. 23938), ed è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio (Cass. 15/1/2009, n. 813).

Per quanto riguarda, invece, la decorrenza del termine di prescrizione (cinque anni) del diritto a ricevere l'assegno, la Cassazione (sentenza n. 6975 del 4/4/2005) ha precisato che, avendo l'assegno di mantenimento  per oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, il diritto a percepirlo non si prescrive a decorrere da un unico termine, rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.  (Ad esempio per la mensilità da corrispondere entro il 31.01.2014, la prescrizione si compirà entro il 31.01.2019; per quella del mese successivo, la prescrizione slitterà al 28.02.2019, e così via)

Quindi, per quanto riguarda la prescrizione dei ratei dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, sono prestazioni di natura periodica assimilabili alla nozione di "pensioni alimentari", come tali soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art 2948 cod. civ., che decorre dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l'interesse all'adempimento (sentenza Cassazione civile n.18097/2005).

Invece, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cod. civ. si ritiene applicabile solo quando viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato, ma solo in relazione a quei ratei (sentenza Cassazione civile n.13414/2010)

Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014 ritorna su tale punto in merito alla sospensione della prescrizione.

Invero, nel caso in esame sorto nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata iniziato su impulso della moglie, la quale aveva posto in essere la procedura di pignoramento presso terzi di alcuni beni del marito per il mancato adempimento di pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento. Oppostosi all'esecuzione, il giudice d'appello aveva dichiarato prescritti alcuni dei crediti vantati dall'interessata, la quale ha proposto ricorso in Cassazione.

A tal riguardo, nell'ambito della prescrizione del diritto in esame, gli Ermellini hanno precisato che  tale termine, tuttavia, soggiace alla regola per cui, tra coniugi (anche se già separati), la prescrizione resta sospesa in virtù della norma di cui all'articolo 2941 c.c. La separazione, infatti non estingue il vincolo matrimoniale, ma lo attenua soltanto. I coniugi ben potrebbero, in ogni momento, riconciliarsi, facendo caducare gli effetti della separazione legale.

Ed invero, la prescrizione è in sé finalizzata a garantire la certezza dei rapporti giuridici, estinguendo il diritto che non viene esercitato per un determinato periodo di tempo.

Pertanto, "la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale, come è ben noto, implica solo un'attenuazione del vincolo. Dunque, l'art. 2941, 1° comma cod. civ. trova applicazione fino a quando non viene meno il rapporto di coniugio, vale a dire fino alla sentenza di divorzio. ".

Ebbene, in virtù di quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014 ha disposto l'accoglimento del ricorso e cassato la sentenza con rinvio.

Qui di seguito il testo della sentenza e a seguire alcune massime che trattano della prescrizione dell'assegno di mantenimento.

Vai al testo della sentenza 7533/2014 

Cassazione civile sentenza n. 7981 /2014
In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine, cioè la data della pronuncia della sentenza di separazione, bensì dalle singole scadenze di pagamento.


Cassazione civile sentenza n. 13414 del 2010
Il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.


Cassazione civile sentenza n. 2328/2006
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (art. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Conseguentemente, il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla sua obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, attesa la natura dichiarativa della pronuncia che accerta la filiazione naturale. Il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.


Cassazione civile sentenza n. 18097/2005
La sentenza penale passata in giudicato che, ai sensi dell'art. 570 c.p., condanni l'obbligato in relazione all'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento con riferimento ai mesi per i quali fu sporta denunzia penale comporta che sono soggetti a prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. soltanto i crediti oggetto del giudicato penale e non anche quelli successivi a tale data. Infatti tali prestazioni, avendo natura periodica, sono assimilabili alla nozione di "pensioni alimentari" e soggette alla prescrizione quinquennale decorrente dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l'interesse all'adempimento.


Cassazione civile sentenza  n. 6975/2005
In tema di separazione e divorzio il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi a oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronunzia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.

Maurizio Tarantino 

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