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Reato consumato e reato tentato

A cura dell'Avv. Cristina Matricardi
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REATO CONSUMATO E REATO TENTATO
Per reato perfetto si intende il reato consumato ovvero quello progettato dall’agente e dallo stesso portato a termine (es. omicidio che si consuma con la morte del soggetto passivo).
L’art. 56 c.p. “Delitto tentato” prevede accanto al delitto consumato, anche una tipica ipotesi in cui la condotta criminosa, pur posta in essere validamente da parte dell’agente non determina il risultato sperato. Si tratta del cd. delitto tentato e si realizza sia quando la condotta criminosa dell’agente non è stata portata a termine (tentativo incompiuto) sia quando la condotta, pur essendo stata portata a termine, non ha ottenuto il risultato sperato dall’agente (tentativo compiuto). Esempio del primo caso è il ladro che sorpreso mentre ruba scappa senza portare con sé la refurtiva mentre del secondo è il caso di Tizio che spara contro Sempronio per ucciderlo; il proiettile colpisce Sempronio ma non lo uccide. La distinzione tra compiuto e incompiuto si basa su un criterio di valutazione ex post.
In particolare, il primo comma dell’art. 56 c.p. stabilisce che “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.
Al delitto tentato viene applicata una pena inferiore rispetto a quella prevista per il reato perfetto (quello consumato) e ciò in quanto, sotto l’aspetto sostanziale, si è in presenza di un reato perfetto.
Caratteristiche del delitto tentato sono dunque: idoneità ed univocità degli atti posti in essere dall’agente. L’azione posta in essere dal soggetto attivo deve essere idonea a realizzare il reato voluto dall’agente. E’ una valutazione da effettuarsi in concreto (cd. criterio della prognosi postuma).
La punizione del delitto tentato trova giustificazione nell’intento dell’Ordinamento di prevenire l’esposizione a pericolo dei beni giuridicamente protetti
Il terzo e quarto comma dell’art. 54 c.p. disciplinano le ipotesi della desistenza volontaria e del recesso attivo. In particolare, al terzo comma è stabilito che “se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso” mentre al quarto comma è stabilito che “se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita di un terzo”.
Le due figure vengono distinte in base a un criterio ex post che prende in considerazione l’esaurimento o meno dell’azione esecutiva posta in essere dal soggetto agente.
Sulla base di tale criterio, si ha la desistenza quando il soggetto agente non ha portato a termine l’azione criminosa che pertanto viene dallo stesso interrotta di sua spontanea volontà.
Si ha invece recesso attivo tutte le volte in cui l’azione è compiutamente realizzata ma il soggetto attivo riesce ad impedire il verificarsi dell’evento lesivo.
Per essere efficaci sia la desistenza che il pentimento operoso debbono rivestire il carattere della volontarietà.

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