Articolo 90 del codice di procedura
penale
Diritti e facoltà della persona
offesa dal reato
Testo della norma
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
((2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali)).
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa ((o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente)).
Collocazione
Contenuto e applicazione
Inserita dal legislatore in un apposito
titolo autonomo, proprio per sottolinearne il diverso ruolo rispetto al
danneggiato (anche se spesso le due figure coincidono), la persona offesa dal reato, pur non essendo parte del processo, gode di molti diritti e facoltà. Essa,
infatti, nella sua qualità di soggetto
passivo del reato, intestataria cioè dell’interesse protetto dalla norma
penale violata, ha poteri di sollecitazione probatoria e impulso processuale
che rilevano sin dalla fase delle
indagini preliminari, a differenza del danneggiato, al quale, nella sua
posizione di soggetto che ha riportato danni (patrimoniali e non) a seguito del
fatto di reato, la legge consente di costituirsi parte civile.
La disposizione in parola indica, dunque, i
diritti e le facoltà che spettano alla
persona offesa, la quale, nel suo ruolo di soggetto (non di parte) del
procedimento, oltre a presentare memorie
e indicare ulteriori elementi di prova, può nominare un difensore (art. 101
c.p.p.), proporre querela (art. 336 c.p.p.), promuovere istanza di procedimento
(art. 341 c.p.p.), chiedere al pm di promuovere incidente probatorio e prendere visione degli atti (artt. 390 e 401
c.p.p.), ricevere l’informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.
Essa inoltre deve essere avvisata dello
svolgimento di atti irripetibili (art. 360 c.p.p.) e deve ricevere notifica
della richiesta di archiviazione. Peraltro, tale diritto alla notifica spetta
soltanto alla persona offesa e non anche al danneggiato denunciante, cioè a chi
“non titolare dell’interesse protetto, ha
comunque subito un danno dal reato” (Cass. n. 2453/1995).
Facoltà e diritti della persona offesa rilevano
anche dopo l’esercizio dell’azione penale, posto che la stessa deve essere
citata per l’udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), informata del rinvio a
giudizio immediato (art. 456 c.p.p.), sollecitare il p.m. ai fini
dell’impugnazione agli effetti penali, in quanto, non essendo parte non può
proporre impugnazione avverso sentenze.
In
tema di impugnazioni, può proporre ricorso per cassazione ma in
nessun caso personalmente, sottoscrivendo il relativo atto, bensì soltanto
attraverso un difensore iscritto nell’albo speciale (Cass. n. 48440/2008; Cass.
n. 24285/2001; Cass. n. 1541/1999; ciò in quanto “non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra
nella previsione dell’art. 613 c.p.p., che consente, appunto, alla parte di
sottoscrivere personalmente il ricorso, con ciò derogando al principio generale
che impone la sottoscrizione ad opera di un difensore iscritto nell’albo
speciale” (Cass. n. 2125/2000; Cass. n. 1757/1998).
La persona
offesa inoltre può presentare memorie,
in ogni stato e grado del procedimento e, con esclusione del giudizio di
cassazione, indicare elementi di prova,
“anche se non costituita o non ancora costituita parte civile (Cass. n.
9967/1999).
Oltre che esercitare le funzioni ad essa
espressamente attribuite dalla legge, la persona offesa può trovare ingresso
nel processo penale anche in qualità di
testimone. La capacità di testimoniare riconosciuta dal vigente ordinamento
è comunque subordinata al giudizio di
attendibilità del giudice, considerato che la stessa è “portatrice di
interessi in posizione di antagonismo con quelli dell’imputato” (Cass. n.
3438/1998). Pertanto, le sue dichiarazioni dovranno essere “vagliate con
opportuna cautela, compiendone un esame penetrante e rigoroso, atteso che tale
testimonianza può essere assunta da sola quale fonte di prova unicamente se
sottoposta ad un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, senza
peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni” (Cass. n.
34110/2006). Si pensi, in particolare, ai reati sessuali, nei quali
l’accertamento passa nella maggior parte delle ipotesi dalla necessaria
valutazione delle versioni opposte di imputato e parte offesa (Cass. n.
30422/2005).
In ogni caso, se superano indenni il
controllo di credibilità intrinseca ed estrinseca da parte del giudice, le dichiarazioni della p.o. possono
costituire anche da sole, “base
probatoria sufficiente per l’affermazione della penale responsabilità degli
imputati” (Corte Assise Pisa, 15.3.2013; Cass. n. 41282/2006).
Secondo il disposto del comma 2, se la persona offesa è minore,
interdetta per infermità di mente o inabilitata, le facoltà e i diritti ad essa
attribuiti vengono esercitati a mezzo
dei soggetti che ne abbiano la rappresentanza ai sensi degli artt. 120 e
121 c.p.
Infine, il
comma 3 dell’art. 90 c.p.p., prevede la possibilità che le facoltà e i diritti
della persona offesa deceduta “in
conseguenza del reato” possano essere esercitati
dai prossimi congiunti della stessa. Secondo un’interpretazione
“restrittiva”, i congiunti della persona offesa non possono subentrare nella
posizione del defunto se non rilevato “a priori” il nesso causale tra il
decesso e il fatto illecito (Cass. n. 38872/2006; Cass. n. 16715/2003; Cass. n.
35518/2002). Quanto
alla nozione di “prossimi congiunti”,
questa è data dall’art. 307, comma 4,
c.p., per il quale agli effetti della legge penale, si intendono tali “gli
ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello
stesso grado, gli zii e i nipoti” (ferma restando l’esclusione degli affini
allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole).
Articoli e guide:
Giurisprudenza essenziale:
Cassazione
penale, sentenza 4/2/2015 n. 8995
È inammissibile il
ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso
il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di
difensore iscritto nell'apposito albo.
Cassazione
penale, sentenza 13/1/2015 n. 4380
In tema di risarcimento del
danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo
del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma
incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un
danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo
del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso
di una associazione per delinquere, la vittima del reato fine (nella specie
rapina) è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per
quello associativo.
Cassazione
penale, sentenza 13/11/2014 n. 51080
Le associazioni di
consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 d.lg. n. 206 del 2005 ("
codice del consumo") sono legittimate ad intervenire autonomamente nel
procedimento penale in qualità di persona offesa, ex art. 90 c.p.p., e non già
quale ente solo equiparato all'offeso ai sensi dell'art. 91 c.p.p., in relazione
agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti le materie
disciplinate dal medesimo d.lgs., poiché questi interessi hanno natura autonoma
e distinta rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci. (In
applicazione del principio, la Corte ha affermato la nullità di decreto di
archiviazione, emesso senza previo avviso ad associazione che ne aveva fatto
espressa richiesta per ragioni di tutela del diritto alla salute, in relazione
ad ipotesi di delitto di abuso in atti di ufficio).
Cassazione
penale, sentenza 10/6/2014 n. 41828
Ai fini dell'esercizio del
diritto di querela da parte del curatore speciale, non assume alcun rilievo il
conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa (minore o inferma di
mente), in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art.
121 c.p. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non
quello tra il rappresentante-curatore speciale ed altri soggetti, come
l'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida, pur se
in assenza di un'autorizzazione del giudizio tutelare, la querela sporta da un
genitore, nei confronti dell'altro genitore per l'inadempimento degli obblighi
di assistenza gravanti su quest'ultimo).
Cassazione
penale, sentenza 3/4/2014 n. 15796
In tema di revisione, il
soggetto danneggiato dal reato, già costituitosi parte civile nel giudizio
conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato,
una volta introdotta la fase del dibattimento, ad interloquire
sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell'ipotesi in cui quella
impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento,
essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed
ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione).
Cassazione
penale, sentenza 7/11/2013 n. 48475
È inammissibile il ricorso
per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere promosso dal mero
danneggiato dal reato, pur costituito parte civile, poiché tale impugnazione è
destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona
offesa.
Cassazione
penale, sentenza 13/6/2013 n. 27949
Non è motivo di nullità
della sentenza l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa che
successivamente assume la qualità di indagato, posto che questi, avendo
riguardo alla sua nuova posizione, potrebbe decidere di nominare un diverso
difensore di fiducia o di non avvalersi di difesa fiduciaria.