Articolo 90 del codice di procedura penale Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

Articolo 90 del codice di procedura penale

 

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

 

Testo della norma

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

((2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali)).

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa ((o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente)).

Collocazione

Codice di procedura penale – Libro Primo – Soggetti – Titolo VI – Persona offesa dal reato (artt. 90-95)

 

Contenuto e applicazione

Inserita dal legislatore in un apposito titolo autonomo, proprio per sottolinearne il diverso ruolo rispetto al danneggiato (anche se spesso le due figure coincidono), la persona offesa dal reato, pur non essendo parte del processo, gode di molti diritti e facoltà. Essa, infatti, nella sua qualità di soggetto passivo del reato, intestataria cioè dell’interesse protetto dalla norma penale violata, ha poteri di sollecitazione probatoria e impulso processuale che rilevano sin dalla fase delle indagini preliminari, a differenza del danneggiato, al quale, nella sua posizione di soggetto che ha riportato danni (patrimoniali e non) a seguito del fatto di reato, la legge consente di costituirsi parte civile.

La disposizione in parola indica, dunque, i diritti e le facoltà che spettano alla persona offesa, la quale, nel suo ruolo di soggetto (non di parte) del procedimento, oltre a presentare memorie e indicare ulteriori elementi di prova, può nominare un difensore (art. 101 c.p.p.), proporre querela (art. 336 c.p.p.), promuovere istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.), chiedere al pm di promuovere incidente probatorio e prendere visione degli atti (artt. 390 e 401 c.p.p.), ricevere l’informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.  

Essa inoltre deve essere avvisata dello svolgimento di atti irripetibili (art. 360 c.p.p.) e deve ricevere notifica della richiesta di archiviazione. Peraltro, tale diritto alla notifica spetta soltanto alla persona offesa e non anche al danneggiato denunciante, cioè a chi “non titolare dell’interesse protetto, ha comunque subito un danno dal reato” (Cass. n. 2453/1995).

Facoltà e diritti della persona offesa rilevano anche dopo l’esercizio dell’azione penale, posto che la stessa deve essere citata per l’udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), informata del rinvio a giudizio immediato (art. 456 c.p.p.), sollecitare il p.m. ai fini dell’impugnazione agli effetti penali, in quanto, non essendo parte non può proporre impugnazione avverso sentenze.

In tema di impugnazioni, può proporre ricorso per cassazione ma in nessun caso personalmente, sottoscrivendo il relativo atto, bensì soltanto attraverso un difensore iscritto nell’albo speciale (Cass. n. 48440/2008; Cass. n. 24285/2001; Cass. n. 1541/1999; ciò in quanto “non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra nella previsione dell’art. 613 c.p.p., che consente, appunto, alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso, con ciò derogando al principio generale che impone la sottoscrizione ad opera di un difensore iscritto nell’albo speciale” (Cass. n. 2125/2000; Cass. n. 1757/1998).

La persona offesa inoltre può presentare memorie, in ogni stato e grado del procedimento e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova, “anche se non costituita o non ancora costituita parte civile (Cass. n. 9967/1999).

Oltre che esercitare le funzioni ad essa espressamente attribuite dalla legge, la persona offesa può trovare ingresso nel processo penale anche in qualità di testimone. La capacità di testimoniare riconosciuta dal vigente ordinamento è comunque subordinata al giudizio di attendibilità del giudice, considerato che la stessa è “portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell’imputato” (Cass. n. 3438/1998). Pertanto, le sue dichiarazioni dovranno essere “vagliate con opportuna cautela, compiendone un esame penetrante e rigoroso, atteso che tale testimonianza può essere assunta da sola quale fonte di prova unicamente se sottoposta ad un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni” (Cass. n. 34110/2006). Si pensi, in particolare, ai reati sessuali, nei quali l’accertamento passa nella maggior parte delle ipotesi dalla necessaria valutazione delle versioni opposte di imputato e parte offesa (Cass. n. 30422/2005).

In ogni caso, se superano indenni il controllo di credibilità intrinseca ed estrinseca da parte del giudice, le dichiarazioni della p.o. possono costituire anche da sole, “base probatoria sufficiente per l’affermazione della penale responsabilità degli imputati” (Corte Assise Pisa, 15.3.2013; Cass. n. 41282/2006).

Secondo il disposto del comma 2, se la persona offesa è minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, le facoltà e i diritti ad essa attribuiti vengono esercitati a mezzo dei soggetti che ne abbiano la rappresentanza ai sensi degli artt. 120 e 121 c.p.

Infine, il comma 3 dell’art. 90 c.p.p., prevede la possibilità che le facoltà e i diritti della persona offesa deceduta “in conseguenza del reato” possano essere esercitati dai prossimi congiunti della stessa. Secondo un’interpretazione “restrittiva”, i congiunti della persona offesa non possono subentrare nella posizione del defunto se non rilevato “a priori” il nesso causale tra il decesso e il fatto illecito (Cass. n. 38872/2006; Cass. n. 16715/2003; Cass. n. 35518/2002). Quanto alla nozione di “prossimi congiunti”, questa è data dall’art. 307, comma 4, c.p., per il quale agli effetti della legge penale, si intendono tali “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti” (ferma restando l’esclusione degli affini allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole).

 

Articoli e guide:

» La persona offesa dal reato 

 

Giurisprudenza essenziale:

 

Cassazione penale, sentenza 4/2/2015 n. 8995

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo.

 

Cassazione penale, sentenza 13/1/2015 n. 4380

In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato fine (nella specie rapina) è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per quello associativo.

 

Cassazione penale, sentenza 13/11/2014 n. 51080

Le associazioni di consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 d.lg. n. 206 del 2005 (" codice del consumo") sono legittimate ad intervenire autonomamente nel procedimento penale in qualità di persona offesa, ex art. 90 c.p.p., e non già quale ente solo equiparato all'offeso ai sensi dell'art. 91 c.p.p., in relazione agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti le materie disciplinate dal medesimo d.lgs., poiché questi interessi hanno natura autonoma e distinta rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la nullità di decreto di archiviazione, emesso senza previo avviso ad associazione che ne aveva fatto espressa richiesta per ragioni di tutela del diritto alla salute, in relazione ad ipotesi di delitto di abuso in atti di ufficio).

 

Cassazione penale, sentenza 10/6/2014 n. 41828

Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non assume alcun rilievo il conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa (minore o inferma di mente), in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 c.p. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante-curatore speciale ed altri soggetti, come l'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida, pur se in assenza di un'autorizzazione del giudizio tutelare, la querela sporta da un genitore, nei confronti dell'altro genitore per l'inadempimento degli obblighi di assistenza gravanti su quest'ultimo).

 

Cassazione penale, sentenza 3/4/2014 n. 15796

In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato, già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato, una volta introdotta la fase del dibattimento, ad interloquire sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell'ipotesi in cui quella impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento, essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione).

 

Cassazione penale, sentenza 7/11/2013 n. 48475

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere promosso dal mero danneggiato dal reato, pur costituito parte civile, poiché tale impugnazione è destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.

 

Cassazione penale, sentenza 13/6/2013 n. 27949

Non è motivo di nullità della sentenza l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa che successivamente assume la qualità di indagato, posto che questi, avendo riguardo alla sua nuova posizione, potrebbe decidere di nominare un diverso difensore di fiducia o di non avvalersi di difesa fiduciaria.

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