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Data: 19/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Assegno unico per i figli da marzo 2022[Torna su]
Il Consiglio dei Ministri, nella mattinata di oggi 18 novembre 2021, ha dato il via all'assegno unico per i figli. Lo schema del decreto attuativo (sotto allegato) definisce le novità e i requisiti necessari per beneficiare della misura. Ora il testo deve ottenere il parere favorevole delle commissioni competenti delle Camere e poi il si definitivo del CdM. La misura verrà riconosciuta a partire dal marzo del 2022, anche se le domande potranno essere inviate da gennaio 2021. L'assegno funzionerà su base mensile, la sua erogazione e la sua misura saranno condizionate dal possesso di determinati requisiti reddituali risultanti dall'ISEE. Questo nuovo strumento di sostegno andrà a sostituire le misure vigenti per le famiglie con figli a carico (che vengono abrogate e modificate in virtù dell'art. 10 dello schema di decreto) e sarà riconosciuto fino alla maggiore età dei figli in presenza di determinate condizioni. L'assegno sarà erogato nella misura massima di 85 euro mensili, se l'ISEE non supera i 15.000 euro. Graduale riduzione invece in presenza di ISEE superiori fino all'importo minimo di 15 euro mensili per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro e oltre. Per chi non è in possesso di ISEE l'importo verrà erogato in base alle auto-dichiarazioni contenute nella domanda per l'assegno. Prorogato fino al 28 febbraio 2022 dell'assegno temporaneo "ponte". Requisiti dei figli destinatari dell'assegno[Torna su]
L'assegno unico sarà riconosciuto ai nuclei familiari - per ogni figlio minorenne a carico e a partire dal settimo mese di gravidanza; - per ogni figlio maggiorenne a carico, fino ai 21 anni di età, purché:
I nuclei con figli disabili a carico hanno diritto alla misura indipendentemente dall'età del figlio. L'assegno verrà riconosciuto in parti uguali in favore di chi esercita la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio. Requisiti del richiedente[Torna su]
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Criteri per la misura dell'assegno[Torna su]
Per ogni figlio minorenne viene riconosciuto un importo di 175 euro mensili per chi ha un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per ISEE superiori detto importo si riduce gradualmente fino a 50 euro per chi ha un ISEE pari a 40.000 euro. Per ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Per ogni figlio maggiorenne e fino a 21 anni l'importo sale a 185 euro mensili per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro. Per ISEE superiori scende gradualmente fino al valore minimo di 25 euro mensili per ISEE pari a 40.000 euro. Per ISEE sopra i 40.000 l'assegno resta costante. Per ogni figlio in più rispetto al 2° spetta una maggiorazione mensile di 85 euro per ISEE fino a 15.000 euro. Mano a mano che l'ISEE sale la maggiorazione si riduce fino all'importo minimo di 15 euro per ISEE pari a 40.000 euro. Per ISEE superiori la misura resta costante. Per quanto riguarda i figli disabili la maggiorazione dell'assegno varia da un minimo di 25 euro fino a 105 euro mensili in base al grado di disabilità del figlio, alla sua età e all'ISEE della famiglia. Maggiorazione di 20 euro per ogni figlio per le mamme di età inferiore ai 21 anni. Se entrambi i genitori lavorano per ogni figlio spetta una maggiorazione di 30 euro per ISEE fino a 15.000 euro, per ISEE superiori l'importo si riduce gradualmente fino a non spettare per ISEE è pari a 40.000 euro. In assenza di ISEE gli importi spettano nella misura minima. Dal 2022 spetta poi una maggiorazione forfettaria per i nuclei con 4 figli o più, di 100 euro a nucleo. Gli importi ISEE e degli assegni ogni anno vengono aggiornati in base all'indice del costo della vita. Maggiorazione per i primi tre anni[Torna su]
Per i primi 3 anni è prevista una maggiorazione transitoria per nuclei con ISEE fino a 25.000 euro per i soggetti che, oltre ai requisiti già visti, abbiano percepito effettivamente nel 2021 "l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente." Come fare domanda[Torna su]
La domanda potrà essere inoltrata a partire da gennaio di ogni anno in relazione alla decorrenza della misura da marzo a febbraio dell'anno successivo solo in modalità telematica all'INPS o presso i patronati nella modalità che verranno rese note a partire dal 20° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. La domanda potrà essere presentata dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno decorre dal mese successivo a quello della domanda, per le domande presentate entro il 30 giugno però la decorrenza dell'assegno è da marzo dello stesso anno. Nel caso in cui nel nucleo che percepisce la misura arrivi un nuovo nato occorre darne comunicazione all'INPS. I figli maggiorenni possono fare domanda al posto dei genitori e chiedere la corresponsione diretta della misura. In caso di affido esclusivo l'assegno spetta al genitore affidatario. Dal punto di vista pratico la misura viene accreditata sull'Iban o con bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto per i nuclei che percepiscono il reddito di cittadinanza. Compatibilità con altre misure[Torna su]
L'assegno unico è compatibile con le seguenti misure e forme di aiuto:
Attenzione, l'assegno non concorre alla formazione del reddito. Osservatorio nazionale per l'assegno unico[Torna su]
Prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico "con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno." Compiti dell'Osservatorio saranno la promozione di iniziative e incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati di ricerche e indagini; coordinare le attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; predisporre per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato d'implementazione dell'assegno. All'INPS il compito d'inviare una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi e contabili e di istituire un osservatorio statistico. |
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