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2007 - DDL Riforma Ordinamento Giudiziario

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DISEGNO DI LEGGE (Appr. Senato 13/7/2007) LA RIFROMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza almeno annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l’ordine di svolgimento degli elaborati.
4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell’Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nella materia di cui al comma 4, lettera m), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa quella di cui alla lettera m), non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera, scelta tra quelle ufficiali dell’Unione europea, sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego».

3. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l’ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) gli avvocati iscritti all’albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
h) i laureati che hanno conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata complessivamente non inferiore a cinque anni, o la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell’intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea, in caso di corso quadriennale, pari almeno a ventotto trentesimi e un punteggio della sola laurea magistrale o della laurea, nel caso di laureati all’esito di un corso quadriennale, non inferiore a centosette centodecimi.»;
c) al comma 2:
1) all’alinea, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «per esami»;
2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

4. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza almeno annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso una delle sedi, determinata con il decreto ministeriale di cui al comma 2, le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi e al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite a un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano presente. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali limitatamente alla durata dell’attività del comitato».
5. All’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità a fare parte della commissione e ad essere totalmente esonerati dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali per l’intera procedura concorsuale, e da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all’atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;
h) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.»;
i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;
c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;
d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;
e) il comma 6 è abrogato;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati.»;
g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all’esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;
c) il comma 2 è abrogato.

9. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.»;
c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della prima valutazione di professionalità, di cui all’articolo 11, abilita all’esercizio della professione di avvocato e all’iscrizione al relativo ordine in caso di cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio innanzi alle magistrature superiori».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. L’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Funzioni). – 1. La magistratura ordinaria, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonchè in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.
3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.
4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.
5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.
9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente del tribunale di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.
11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.
13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.».

2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l’impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;
c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l’adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l’emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell’articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, per l’esame dell’evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;
d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell’ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico nonché la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l’attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all’ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l’organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative all’attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi ricoperti sono trasmesse a cura dei capi degli uffici al consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;
e) l’indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell’ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
10. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.
11. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
12. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.
15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta.
17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell’efficienza ed efficacia dell’attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all’utilizzazione dell’innovazione tecnologica disponibile.
18. L’esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell’incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.
19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;
c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;
d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3; in particolare, per quanto attiene alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per l’enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche affrontate e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione dell’udienza e le soluzioni adottate per favorire e coordinare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari, nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall’amministrazione, tenuto conto anche dell’eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità, devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; per quanto attiene alla diligenza, devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie ai fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto attiene all’impegno, oltre all’acquisizione delle informazioni concernenti l’attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio e i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, in termini sia di qualità sia di quantità del servizio reso; per quanto attiene all’attitudine alla dirigenza, devono essere individuati, d’intesa con il Ministro della giustizia, gli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione dell’attività svolta;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell’ufficio, della funzione e dell’ambito territoriale.

20. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all’ingresso in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.
11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
12. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 5, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e due scelti tra professori universitari di ruolo.
13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.
14. L’organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.
15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.
16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l’attitudine per l’una o per l’altra funzione o per entrambe.
4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni direttive previste dall’articolo 10, commi da 9 a 11, che comporta il mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte di appello, e non si applicano alle funzioni di legittimità.
7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino a: «fondata su» sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l’articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1».

7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell’articolo 45, comma 2».

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, alla scadenza del termine di cui al comma 1, può riattribuire per una sola volta le stesse funzioni al magistrato presso la medesima sede, previo concorso. In caso di parità tra i candidati all’esito della valutazione, è preferito il magistrato che ha ricoperto la funzione nello stesso ufficio nel quadriennio precedente.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
4. All’atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze termporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto».

13. L’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – (Ambito di applicazione). – 1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria, nonché, in quanto compatibile e fatta eccezione per il capo I, alla magistratura militare».

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «in via esclusiva» sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».
2. L’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Finalità). – 1. La Scuola è preposta:
a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
f) alla partecipazione alle attività di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
m) all’organizzazione di conferenze, convegni, incontri e seminari di studio aventi ad oggetto il miglior funzionamento del sistema giustizia;
n) allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza in relazione al sistema giustizia;
o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
p) allo svolgimento delle altre attività che sono richieste dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia;
q) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dai consigli giudiziari.

2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2».

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi della Scuola sono:
a) il comitato direttivo;

b) il presidente;
c) il segretario generale».

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Composizione e funzioni). – 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dei dodici componenti del comitato direttivo sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra docenti universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di cinque magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, di due docenti universitari e di due avvocati, d’intesa tra loro.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico.»;
c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».
8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

9. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo in posizione di fuori ruolo presso la Scuola svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

 

Art. 17-bis.

(Segretario generale)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
c) adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo;
d) predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola;
e) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
f) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(Funzioni e durata)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra quattro magistrati ordinari, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; i magistrati ordinari indicati devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.
3. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.».

11. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

12. L’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (Durata). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio superiore della magistratura può ridurre la durata del tirocinio fino alla metà in presenza di particolare urgenza nella copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari. In tal caso adotta i provvedimenti necessari per ottimizzare l’articolazione del tirocinio alla minore durata.».

13. L’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (Contenuto e modalità di svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente, per ogni magistrato, il programma delle attività cui ha partecipato, l’assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale».

14. All’articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»;
c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell’ordinamento giudiziario»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;
e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

15. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «l’uditore» e: «l’uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all’esito delle sessioni.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;
d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica».

16. L’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (Tipologia dei corsi). – 1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».
17. All’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L’albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

18. L’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Obbligo di frequenza). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). – 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense».
2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’attività e la ripartizione degli affari».
4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. – (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all’articolo 7-ter, comma 2-bis, dell’ordinamento giudiziaio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;
d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

e) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «e a-bis)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.


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