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2007 - DDL Riforma Ordinamento Giudiziario

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3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3;
c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.».

11. All’articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. – (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). – 1. Concorrono all’elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all’articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). – 1. L’ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) formulano il parere sulla tabella degli uffici requirenti di cui all’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale presso la corte di appello, verificando il rispetto dei criteri generali»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;
c) le lettere c), d), f) e g) sono abrogate;

d) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» e la parola «, d)» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). – 1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l’ufficio, adotta gli atti relativi all’organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all’amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l’andamento generale dell’ufficio con l’obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell’ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l’anno i magistrati dell’ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all’articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell’ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell’ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell’anno precedente».

2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale di cui all’articolo 4»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

3. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Programma delle attività annuali). – 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell’anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell’analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali e interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all’articolo 4, comma 1, lettera c), all’articolo 14, comma 1, lettera b), e all’articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell’ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell’ufficio ed il dirigente.
3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.
4. I programmi di cui ai commi 1 e 3, nei limiti del finanziamento accordato, possono essere modificati nel corso dell’anno dal titolare dell’ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1, nonchè quelle del dirigente amministrativo.
5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria di cui all’articolo 8, al Ministro della giustizia, nell’ipotesi di cui al comma 3, e al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è abrogato.

6. L’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali). – 1. Le direzioni generali regionali e interregionali circoscrizionali esercitano, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:
a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3, lettere e) e f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o);
c) le spese di giustizia.

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell’amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
c) l’emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;
d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonchè l’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;
f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;
g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;
m) i sistemi informativi automatizzati;
n) le statistiche;
o) la gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) all’attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del tribunale di Roma;
3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;
4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio,
5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni e i compiti, inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo, alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell’ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

7. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 i commi 3 e 5 sono abrogati.

Art. 6.

(Disposizioni varie)

1. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;
c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all’atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;
d) il quarto periodo è soppresso.

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.
4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sei mesi ed otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di un anno oltre la scadenza dell’ottavo anno. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sette anni e sei mesi mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza dell’ottavo anno. Decorso tale periodo senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge.
5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.
6. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.
7. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.
8. I rinvii all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziazio di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si intendono operati all’articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
9. All’articolo 5 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all’interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».
10. L’articolo 6 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – (Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura). – 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell’articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

11. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;
c) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;
d) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006»;
e) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Consiglio direttivo della Corte medesima».

12. All’articolo 7-ter dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L’individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l’assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l’individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l’attribuzione degli incarichi e per l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonchè dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».
13. L’articolo 11 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – (Decadenza del magistrato). – 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall’articolo 10 decade dall’impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all’atto della nomina».

14. Dopo l’articolo 11 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). – 1. Il magistrato ha l’obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l’ufficio. Ai sensi dell’articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

15. All’articolo 46 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

b) al secondo comma la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

16. All’articolo 68 del regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all’articolo 7-bis».

17. All’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull’andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull’attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all’interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell’attività di direzione dell’ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l’incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio».
18. All’articolo 104 dell’ordianmento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all’articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione».

19. All’articolo 108 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

20. Dopo l’articolo 120 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:
«Art. 120-bis. - (Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio). – 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

21. Ai magistrati ordinari è attribuito, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall’articolo 2, comma 11, della presente legge.

22. L’articolo 192, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 192. – (Assegnazione delle sedi per tramutamento). – 1. L’individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell’impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all’esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.
3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

23. All’articolo 194, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all’interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall’effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».
24. La rubrica del capo X e l’articolo 196 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«Capo X

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO
DEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 196. – (Collocamento fuori ruolo). – 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all’estero, per effetto dell’azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all’articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.
3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.
4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d’ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell’incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.
5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 196-bis.
6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.
7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell’ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

25. Dopo l’articolo 196 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis. - (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati). – 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.
3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d’ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;
c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;
d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni nè semidirettive nè direttive nè di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si applica il termine di cui all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l’assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

26. L’articolo 199, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. – (Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia). – 1. Le norme dell’ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

27. All’articolo 201, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l’ultimo periodo è soppresso;

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell’articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;
c) il terzo comma è abrogato.

28. All’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

29. L’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

30. All’articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».
31. L’articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Segreteria). – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonchè dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell’effettiva sostituzione.
6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

32. L’articolo 7-bis della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - (Ufficio studi e contenzioso). – 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l’Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. L’Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all’Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell’Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell’Ufficio, anche in relazione all’assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

33. All’articolo 9, quinto comma, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

34. All’articolo 10-bis, commi primo e terzo, della legge n. 195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».
35. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato nè oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.
36. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all’articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all’estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all’estero per effetto dell’azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonchè quelli di cui all’articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica quanto disposto dall’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».
37. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.

38. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».
39. All’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera f) è soppressa.

40. All’articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono aggiunte le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».
41. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3,».
42. All’articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.
43. All’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».
44. All’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».
45. All’articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
«e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

46. All’articolo 8, della legge citata n. 48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».
47. L’articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La magistratura militare, unica nell’accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d’indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.
3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.
4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.
5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.
6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.
8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.
9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.
10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

48. Dopo l’articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d’ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 9.

Art. 1-ter. – 1. L’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d’appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.
3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

49. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

50. All’articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».
51. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;
c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;
d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;
e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori della stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

52. L’articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

53. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 44, da 47 a 50, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, l’articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 129-bis, 129-ter, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l’articolo 3, commi 2 e 3, e l’articolo 7, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
54. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
55. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell’anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.
56. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.
57. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

 

Art. 7.

(Delega per l’emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) procedere all’adeguamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge apportando le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per assicurarne il coordinamento o per consentirne la migliore attuazione;

b) operare il riordino delle norme, al fine di predisporre la riunione delle stesse in uno strumento coordinato per facilitare la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;
c) operare l’abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all’emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione delle giustizia militare;

b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;
c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all’esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;
d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;
e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

5. Dall’applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l’ordine di scelta per il transito segue l’ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d’ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall’ultima posizione di ruolo organico;

b) il passaggio avviene con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;
c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell’ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;
d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;
e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;
f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell’istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;
g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;
h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 37, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera a), dello stesso articolo;
i) nell’ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l’ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;
l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi;
m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l’ordine di scelta per il transito avviene seguendo l’ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l’ufficio giudiziario militare soppresso, o d’ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L’assegnazione d’ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l’ufficio giudiziario militare soppresso;
n) previsione per cui che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda, con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;
o) previsione per cui dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all’emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 8.

(Norma di copertura)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2007.

2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall’anno 2007.
3. Per le finalità previste all’articolo 3, comma 6, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37 della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall’anno 2007.
4. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all’articolo 2, comma 38 della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall’anno 2007.
5. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall’anno 2007.
6. Per le finalità di cui all’articolo 6 comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per l’anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall’anno 2008.
7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l’anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dell’articolo 2, comma 12, dell’articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell’articolo 6 comma 47 anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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