Ingiuria depenalizzata – disclaimer e modello di diffida/risarcimento

Area: Depenalizzato (civile) – Tutela dell’onore e della reputazione
Aggiornato: Agosto 2025
Riferimenti: Art. 594 c.p. abrogato; d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7
Attenzione: l’ingiuria non è più reato. L’art. 594 c.p. è stato abrogato dal d.lgs. 7/2016. Oggi la tutela è civile (risarcimento del danno) e il giudice può applicare le misure previste dal decreto di depenalizzazione. Se l’offesa è stata comunicata a più persone (es. social, stampa, chat di gruppo) potrebbe configurarsi la diffamazione (ancora reato: art. 595 c.p.), per la quale si utilizza un atto di querela.

Manteniamo questa pagina a scopo informativo. Di seguito trovi un fac-simile di diffida con richiesta di risarcimento da utilizzare in sede civile per offese all’onore e alla reputazione.

Nota: l’ingiuria è depenalizzata (d.lgs. 7/2016). La presente è un modello generico di diffida da adattare al caso concreto e alle evidenze disponibili (prove, testimoni, link, metriche di diffusione).