Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 46 del 22 dicembre 2010, esprime il proprio parere in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio. In particolare nell'interpello, avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, viene chiesto se sia possibile lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale e accessoria per i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno. Il Dicastero, dopo aver ricordato l'ambito di applicazione dell'istituto de quo, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ribadisce che la disposizione dell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 esclude la possibilità di utilizzare il sistema dei c.d. voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto
a tempo parziale, con l'intento di tutelare la ratio sottesa a tale rapporto di lavoro ed evitare possibili forme elusive della relativa disciplina. In conclusione, il Ministero ritiene che i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possano comunque svolgere prestazioni di natura occasionale fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 già delineati dall'INPS con circ. n. 88/2009.

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