Anche se mamma e papa' vivono a notevole distanza creando oggettive difficoltà di gestione dei rapporti con i figli, il giudice può comunque disporre l'affidamento condiviso. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.24526/2010) ricordando che l'affidamento a un solo genitore è un'ipotesi residuale rispetto all'affidamento ad entrambi che può ricorrere solo in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso
. Ciò accade in particolare in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori. Con riferimento al caso preso in esame, la suprema Corte fa notare che i giudici di merito da un lato non hanno tenuto conto dell'illecita sottrazione della minore al padre operata dalla madre che aveva trasferito la figlia Romania presso la propria famiglia di origine e dall'altro non hanno considerato che l'obiettiva distanza tra le residenza dei genitori non può costituire ragione di deroga all'affidamento condiviso se tale lontananza è stata terminata dal comportamento illecito di uno dei genitori. La condotta della madre spiega la corte costituisce dimostrazione di grave carenza comportamentale nei confronti della figlia e ciò incide sul giudizio di idoneità del genitore a prendersi adeguatamente cura delle esigenze della minore. La Corte di merito in sostanza aveva erroneamente escluso l'applicabilità dell'affidamento condiviso sulla base della lontananza dei genitori ed aveva poi scelto quale genitore più idoneo al ruolo di unico affidatario la madre che invece aveva dimostrato noncuranza nei confronti del diritto della minore conservare rapporto con il padre e con il proprio ambiente di vita.

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