Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

Se un coniuge in sede di divorzio congiunto (cioè quando i coniugi scelgono di divorziare di comune accordo) non avanza richiesta di assegno di divorzio può farlo anche in un secondo momento, anche se non c'è stato un mutamento di circostanze.

La vicenda presa in esame dai giudici di piazza Cavour (sentenza n. 108 del 7 gennaio 2014) vede  come protagonista una donna tarantina che in un procedimento  di modifica delle condizioni di divorzio si è vista negare dal Tribunale di Taranto il riconoscimento di un assegno a carico del marito perché lo stesso assegno non era stato chiesto in sede di divorzio congiunto.

Anche la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava tale decreto. La donna a questo punto, ritenendo di aver ragione, ha presentato ricorso in Cassazione e qui in parte il suo ricorso e' stato accolto. Gli ermellini hanno sottolineato che l'assegno divorzile

anche se non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente, con il procedimento ex art. 9 Legge sul Divorzio. In questo caso il giudice e' tenuto a valutare se ci siano i presupposti per il  riconoscimento dell'assegno e non già il mutamento di circostanze.

Nel caso di specie, però, la Corte pur avendo accolto il ricorso della donna ha cassato il provvedimento con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, perché non poteva pronunciarsi sul merito. Quindi, sarà il giudice del rinvio a valutare  la sussistenza dei presupposti dell'assegno; dovrà,inoltre, accertare se la moglie conviva more uxorio con un'altra persona, perché questo e' quello che ha sostenuto il marito in una memoria difensiva.

Per ulteriori informazioni sul divorzio si richiama la guida pubblicata nella sezione "guide legali": Il divorzio

Da sapere:
Il divorzio produce lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (cioè gli ex coniugi possono risposarsi) e può essere chiesto purché siano trascorsi almeno tre anni dalla separazione; il divorzio può essere congiunto e giudiziale.
Il Divorzio Congiunto: è quello voluto da entrambe le parti e, così come accade in una separazione consensuale, il procedimento si svolge con una sola udienza alla quale dovranno presenziare entrambi i coniugi personalmente.
Quindi i coniugi, in accordo tra loro, determinano le condizioni del divorzio e il Tribunale emetterà la sentenza che recepisce le richieste delle parti.
Il Divorzio Giudiziale: e' quello voluto da un coniuge a prescindere dal consenso dell'altro coniuge.
La domanda di divorzio si propone con ricorso che sarà poi notificato all'altro coniuge, il quale dovrà comparire all'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale.
La legge prevede che entrambi i coniugi debbano comparire personalmente alla suddetta udienza davanti al Presidente del Tribunale, affinchè quest'ultimo possa tentare di conciliarli.
Se la conciliazione non riesce il Presidente emetterà i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli e nominerà il giudice istruttore davanti al quale proseguirà la causa.

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