di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 18334  del 31 Luglio 2013. Il professionista sanitario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all'intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che deve sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l'ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni: ne consegue che il medico-chirurgo viene meno all'obbligo a suo carico in ordine all'ottenimento del cosiddetto «consenso informato» ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico, che intende eseguire, e soprattutto sul bilancio rischi/vantaggi dell'intervento. E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 31 luglio 2013, n. 18334.

Deve ravvisarsi una responsabilità del medico che non abbia fornito al paziente una adeguata informazione sul rischio di distacco della retina e sui possibili rischi degli interventi chirurgici di inserzione di un cristallino artificiale. Inoltre la responsabilità del medico deve ravvisarsi anche nel non aver prestato sufficiente attenzione alla storia clinica del paziente e di aver sottovalutato una serie di elementi indicativi di un elevato grado di rischio nel prodursi del distacco della retina.

L'obbligo di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo relativo al «consenso informato», va assolto a fortiori in una ipotesi, come quella esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento, la quale evidenziava non pochi fattori "regmatogeni", capaci di provocare un distacco della retina, che sconsigliavano l'intervento, peraltro neppure cogentemente necessario. Con la conseguenza che sarebbe stata indispensabile una accurata esposizione sia dei vantaggi, sia, e soprattutto, dei pericoli che una seconda apertura del bulbo oculare avrebbe comportato.

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