di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 17991 del 24 Luglio 2013. E' corretto addebitare al coniuge fedifrago la separazione, anche se già da tempo i rapporti tra i due coniugi era logorato. Lo ha stabilito la Cassazione Civile, respingendo per manifesta infondatezza il ricorso in oggetto e confermando le statuizioni del giudice d'Appello. L'atto di tradimento sarebbe infatti valutato dal giudice del merito come l'atto supremo che ha comportato inevitabilmente la rottura del rapporto di fiducia reciproca tra i due coniugi, all'epoca separati in casa.

Nel caso di specie però! fa notare la Suprema Corte, "il tradimento sarebbe stato l'epilogo di una crisi coniugale imputabile al marito stesso". 

Impugnando la sentenza di secondo grado, confermante l'addebito di un assegno periodico di mantenimento a favore della moglie a carico del marito, il ricorrente aveva dedotto violazione di legge laddove al contrario, secondo la Cassazione, il giudice del merito avrebbe correttamente applicato le norme di cui agli artt. 2697 e 156 cod. civ., la prima relativamente alla produzione delle prove a sostegno dell'adulterio (il comportamento del marito avrebbe "mantenuto condotte lesive dell'onore e dell'integrità fisica della consorte") e la seconda relativamente ai criteri utilizzati per l'imputazione e la determinazione dell'importo dell'assegno periodico addebitato all'ex marito nei confronti dell'ex moglie. Il comportamento del marito, compiutamente documentato, unitamente alle sensibili differenze di reddito intercorrenti tra i due sono stati considerati dai giudici di primo e secondo grado elementi sufficienti ai fini dell'accoglimento della richiesta di addebito.

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