di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a sezioni unite, n. 4847 del 27 Febbraio 2013

Il prelegato è quell'istituto di diritto familiare in base al quale il testatore destina un bene particolare, facente parte dell'asse ereditario, non ad un qualunque legatario, ma proprio ad un erede o coerede. Si tratta di una figura particolare prevista dall'art. 661 codice civile: posto in questa situazione l'erede conserva in sé sia le caratteristiche sue proprie che i vantaggi e gli oneri del legatario. Tali caratteri, pur coesistendo, restano tuttavia tra loro separati. Il prelegato grava su tutto il patrimonio ereditario.

Occorre comunque tenere ben diviso tale concetto dal diritto di abitazione

della casa familiare: questo, secondo la legge, spetta di diritto al coniuge superstite, essendo previsto tassativamente dal legislatore come ipotesi sicuramente distinta dal prelegato.

Nel caso di specie la Suprema Corte, pronunciandosi a sezioni unite e confermando un importante orientamento in materia (si veda anche Cass. Civ. Sez. II, sent. 6625 del 30 Aprile 2012) ha decisamente affermato come l'attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare, unitamente ai mobili che la corredano, spettino di diritto al coniuge superstite ex art. 540, secondo comma: non opera quindi in questo caso l'istituto del prelegato, dovendosi attribuire tali diritti di legge esclusivamente al destinatario stralciandoli dall'asse ereditario.

Una volta sottratti al patrimonio del de cuius, qualora questo sia sufficiente alla loro copertura, allora il rimanente può essere legittimamente suddiviso tra i coeredi secondo le disposizioni del codice civile.
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