La revoca della donazione
Anche dopo che la donazione è perfezionata e ha iniziato a dispiegare i suoi effetti, la legge prevede due ipotesi in cui può divenire inefficace, a seguito della pronuncia giudiziale di revocazione (o “revoca”), con sentenza di tipo costitutivo, a patto che il donante o i suoi eredi decidano di esercitare l’azione che l’ordinamento prevede all’uopo. Le due ipotesi sono del tutto eterogenee, infatti la prima è volta a sanzionare, sia pure indirettamente, il comportamento “irriconoscente” del donatario: si parla, tecnicamente, di “ingratitudine” del donatario (cfr. art. 801 c.c.). La seconda ipotesi, invece, tende a tutelare anche a posteriori la piena libertà di scelta del donante, nel senso che il legislatore presume (ma non in modo assoluto, dato che in mancanza di apposita domanda giudiziale la presunzione de quo non ha luogo) che se il disponente, al tempo della donazione, avesse saputo che sarebbero sopravvenuti dei figli, non avrebbe deciso di compiere il negozio di cui trattasi (cfr. art. 803 c.c.). In virtù della prevalenza dei motivi che hanno determinato il donante a compiere il negozio, rispetto alle cause che ne determinerebbero la revocazione, quest’ultima non opera, neppure qualora il donante o i suoi eredi la chiedano, in alcune ipotesi peculiari: donazioni obnuziali o remuneratorie ovvero liberalità d’uso o quelle contemplate dall’art. 742 del codice civile.
Per i casi in cui, comunque, si applica a pieno la disciplina della revoca (e tra questi vi sono anche le donazioni indirette), il contenuto della sentenza è la condanna del donatario alla restituzione dei beni. Qualora, poi, il donante abbia alienato la res donata, l’ordinamento si è preoccupato di conciliare due esigenze: da un lato, quella di precludere al donatario e ai suoi eredi facili vie di fuga dall’obbligo di restituzione e, dall’altro lato, quella di garantire i terzi acquirenti in buona fede e, più in generale, la certezza dei traffici giuridici. Così, mentre il donatario che abbia alienato il bene donato è tenuto a versare una somma equivalente al valore che questo aveva al tempo della domanda e a restituire i frutti maturati dal tempo della domanda, sono tutelati, al contrario, gli interessi di chi ha acquistato diritti sui beni oggetto della donazione, a meno che il donante non abbia trascritto la propria domanda di revoca anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte del terzo (ove si tratti di beni immobili o di mobili registrati, come le automobili, i cui trasferimenti sono soggetti a trascrizione negli appositi registri pubblici).
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