Il Tar Veneto legittima la sospensione al titolare del bar che ha violato il regolamento comunale sulle attività rumorose

di Lucia Izzo - Musica ad alto volume e schiamazzi costringono il bar a sospendere, su ordine del Comune, la diffusione di riproduzioni musicali. Una sanzione giustificata e proporzionata alla luce delle numerose risultanze delle forze dell'ordine, richiamate sul posto dalle continue segnalazioni.


Lo ha disposto il Tar Veneto, sezione terza, nella sentenza n. 644/2016 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso del titolare di un bar a cui il Comune aveva ordinato la sospensione della diffusione di riproduzioni musicali per 28 giorni consecutivi, riscontrata la reiterata violazione delle prescrizioni del regolamento sulle attività rumorose.


Tuttavia, rilevano i giudici del Tribunale Amministrativo, il provvedimento impugnato richiama tre distinte violazioni del regolamento comunale commesse dal ricorrente nell'arco di soli 8 mesi e in 12 mesi dall'apertura, verificate dalla Polizia Municipale e dalla Questura. Secondo quest'ultima, il ricorrente non aveva adottato i necessari accorgimenti atti a garantire il rispetto della convivenza civile assicurando un'adeguata sorveglianza volta a garantire il normale svolgimento dell'attività e quindi a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori.


Pertanto, il provvedimento impugnato trova fondamento non soltanto sulla violazione del regolamento, ma anche sul comportamento rumoroso degli avventori del pubblico esercizio gestito dal ricorrente, che con i loro schiamazzi avevano disturbato in orari notturni la quiete e il riposo degli abitanti della zona.


Le risultanze dei verbali redatti dagli organi accertatori, ricorda il TAR, sono dotati di fede privilegiata e fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.


Inutile per il ricorrente dedurre l'illegittimità delle prescrizioni del regolamento comunale poste a fondamento del provvedimento impugnato poichè il regolamento sulla rumorosità, adottato dal Comune di Verona in attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, appare immune da tutte le censure dedotte.


L'art. 11 impone all'esercente determinate attività commerciale (bar, trattorie, birrerie, sale giochi, discoteche, ecc) di vigilare mediante proprio personale sui frequentatori del pubblico esercizio all'interno dello stesso e nelle sue immediate pertinenze, richiedendo se del caso l'intervento delle Forze dell'Ordine, ed è finalizzato a contenere gli effetti negativi provocati da attività che comportano il rumore antropico degli avventori sulla tranquillità pubblica e privata.


Tali considerazioni, concludono i giudici, sono sufficienti per respingere i motivi di ricorso con cui l'istante censura il provvedimento impugnato, e la misura della sospensione della diffusione della musica appare proporzionata rispetto alle infrazioni che ne giustificano l'applicazione: si tratta di un sacrificio imposto sicuramente più lieve e adeguato rispetto al potere di riduzione dell'orario di apertura pacificamente riconosciuto al Comune.


Neppure può dirsi irragionevole ed eccessiva la durata della sospensione (dodici giorni di sospensione per la seconda violazione: ventotto giorni di sospensione per la terza violazione, ecc.) poichè è giustificata da finalità di deterrenza.


Tar Veneto, sent. n. 644/2016

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