I contratti di convivenza, introdotti e disciplinati dalla legge Cirinnà n. 76/2016, sono gli accordi sui rapporti patrimoniali che i conviventi redigono, modificano e risolvono con la forma della scrittura privata o dell'atto pubblico

Cosa sono i contratti di convivenza

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Il contratto

di convivenza è un accordo grazie al quale una coppia di conviventi, che non sono uniti in matrimonio e che non formano un'unione civile disciplinano gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I contratti di convivenza sono possibili da quando, il 5 giugno 2016, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, n. 76/2016. Il comma 50 della legge menzionata dispone infatti che: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza."

La legge applicabile ai contratti di convivenza

Un aspetto importante da segnalare riguarda la legge da applicare ai contratti di convivenza.

La legge Cirinnà prevede infatti che agli stessi si applichi la legge nazionale comune dei conviventi, se però i conviventi hanno una diversa nazionalità allora la legge da applicare è quella del luogo in cui la convivenza è localizzata in via prevalente.

Diritti dei conviventi

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I contratti di convivenza che andremo ad analizzare consentono alle coppie conviventi di disciplinare, come abbiamo visto, gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I diritti che possono vantare i conviventi però non sono legati solo a quanto stabilito da detti contratti, ma dalla disciplina generale prevista per le coppie di fatto. Chi convive gode infatti dei seguenti diritti:

  • diritto reciproco di visita del convivente, assistenza e accesso alle informazioni personali in presenza di malattia o ricovero ospedaliero;
  • permessi lavorativi retribuiti se assiste l'atro convivente;
  • designazione dell'altro convivente come suo rappresentante per le decisioni che riguardano la salute e la malattia quando compromettono la capacità di intendere e di volere;
  • diritto di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza intestato al convivente defunto;
  • diritto agli alimenti nel caso in cui viene a cessare la convivenza.

Contenuto: il regime patrimoniale

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Con i contratti di convivenza le parti disciplinano principalmente il regime patrimoniale della coppia, che come quando una coppia si sposa può essere un regime di comunione legale, di comunione convenzionale o di separazione dei beni, anche se i conviventi, come previsto dal comma 4 possono modificare il regime patrimoniale scelto inizialmente in qualunque momento. L'importante è che anche la modifica, come già detto, rispetti la forma scritta e che a seguire, avvocato e notaio provvedano ad autenticare le firme, a controllare la liceità del contratto e a iscriverlo all'anagrafe.

Ci sono però anche altri dati da indicare nell'accordo. Il comma 53 dispone infatti che lo stesso, oltre al regime patrimoniale scelto dalla coppia dei conviventi, debba contenere:

  • l'indicazione della residenza della coppia;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.

Trasferimenti immobiliari

Con i contratti di convivenza inoltre si possono disporre trasferimenti immobiliari. Lo prevede la disposizione contenuta nel comma 60 della legge, la quale sancisce che "Resta in ogni caso fermala competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza."

Forma dei contratti di convivenza

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I contratti di convivenza, in base alla disposizione di cui al comma 51, devono essere redatti per iscritto, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, così come le eventuali modifiche successive e la risoluzione. Avvocati e notai hanno un ruolo molto importante in questi contratti. Essi fanno da garanti dell'accordo di convivenza, perché sia nel momento in cui le parti sottoscrivono l'accordo che quando procedono alla sua modifica o risoluzione, occorre l'assistenza di uno dei due predetti professionisti affinché si proceda all'autentica delle firme.

Liceità degli accordi

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Il compito di avvocati e notai, tuttavia, non si esaurisce nell'autenticazione delle firme dei conviventi e nell'iscrizione del contratto.

Questi professionisti del diritto devono infatti verificare che l'accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Tra le varie declinazioni che i contratti di convivenza possono assumere e che avvocati e notai sono chiamati a verificare, un aspetto deve essere chiaro a tutti: per legge essi non possono essere sottoposti a termini o condizioni.

Gli accordi di convivenza possono, invece, indicare la residenza della coppia, il regime patrimoniale prescelto, le modalità con le quali ciascun componente è chiamato a contribuire alle necessità della vita comune.

Iscrizione del contratto all'anagrafe

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Redatto il contratto di convivenza avvocati e notai hanno l'onere, entro 10 giorni dalla stipula, di trasmettere copia dell'accordo al comune di residenza dei conviventi per procedere alla sua iscrizione nell'anagrafe di residenza degli stessi. Onere che può essere assolto attraverso la consegna a mani all'ufficio competente o inviandolo allo stesso a mezzo fax, posta o in modalità telematica.Questa formalità è necessaria per rendere il contratto di convivenza opponibile nei confronti dei terzi.

Nullità dei contratti di convivenza

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Come detto, il contratto di convivenza va redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata: la violazione di tale requisito determina la nullità dell'accordo. Le ipotesi di nullità, tuttavia, non si esauriscono in questa. Il contratto di convivenza è infatti nullo anche se è concluso da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge dell'altro convivente. La nullità si ha, poi, anche se il contratto è concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un'unione civile o di un vincolo matrimoniale.

Risoluzione del contratto

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I contratti di convivenza si possono per le seguenti ragioni:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Risoluzione per recesso unilaterale

In caso di risoluzione per recesso unilaterale di uno dei conviventi, che deve avvenire in forma scritta, il professionista che riceve o autentica l'atto è tenuto, entro i successivi 10 giorni, a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe e a notificarne una copia all'altro contraente all'indirizzo che risulta dal contratto.

Se poi la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, deve contenere anche a pena di nullità, il termine, non inferiore a novanta giorni per il convivente per lasciare l'abitazione.

Risoluzione per matrimonio o unione civile

Se invece la risoluzione si verifica perché uno dei conviventi contrae un nuovo matrimonio o una unione civile, questo deve notificare all'altro ex convivente contraente e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza e l'estratto del matrimonio o dell'unione civile.

Risoluzione per morte di uno dei contraenti

La risoluzione che si verifica per morte di uno dei contraenti comporta l'obbligo per il contraente superstite o dei suoi eredi devono devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte. Ricevuto l'estratto il professionista dovrà provvedere ad annotare a margine del contratto di convivenza la risoluzione dello stesso e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Effetti della risoluzione

Nel caso in cui le parti abbiano optato per il regime della comunione legale, la risoluzione ne determina lo scioglimento e se compatibili si applicano le regole che disciplinano l'istituto nell'ambito del rapporto matrimoniale di cui alla sezione III, capo VI, titolo VI del libro primo del codice civile.

Costo dei contratti di convivenza

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Il costo dei contratti d convivenza è rappresentato principalmente dalla parcella dell'avvocato o del notaio a cui si si rivolge per procedere alla redazione della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico. Non è possibile stabilire e priori il costo dei contratti di convivenza anche perchè tutto dipende dalla complessità dell'accordo, dall'entità dei beni e degli eventuali trasferimenti immobiliari. La parcella dei due professionisti pertanto potrà variare da qualche centinaia di euro fino a qualche migliaia.

Fac-simile di un contratto di convivenza

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Di seguito un fac-simile di contratto di convivenza:

Accordo di convivenza ex l. 76/2016

Tra

_______________, nato a ______________, il _____________ e residente in _______________, via _____________________ n. __ (c.f. ______________________) professione ______________,

e

_______________, nato a ______________, il _____________ e residente in _______________, via _____________________ n. __ (c.f. ______________________) professione ______________,


assistiti dall'avvocato/notaio _____________________ con studio in _______________.

Convengono e stipulano quanto segue

  • _____________ e _____________, entrambi maggiorenni, convivono di fatto in _______________, via _______________ n. _____ e intendono formalizzare la loro vita in comune.

  • Né ________________ né _______________ sono vincolati ad altra persona da un contratto di convivenza, un'unione civile o un vincolo matrimoniale.

  • Né ________________ né _______________ hanno subito condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

  • Né ________________ né _______________ sono interdetti giudizialmente.

  • Le parti fissano la loro comune residenza in ________________, via ______________ n. _____

  • Alle necessità della vita in comune ______________ e ______________, in relazione alle rispettive alla capacità di lavoro professionale o casalingo, contribuiranno nella seguente misura: ___________________

  • ________________ e _______________ optano per il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile/ per il regime patrimoniale della separazione dei beni, di cui alla sezione V del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Luogo, data

Firme parti


Con la sottoscrizione della presente, l'Avv. ______________/Notaio ________________ autentica le predette firme e la conformità del presente contratto alle norme imperative e all'ordine pubblico.


Avv. ____________________/ Notaio _____________ (firma)

Vedi anche:

Valeria Zeppilli

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