La previdenza forense, oggi disciplinata dal Reg. Unico 2018 oggetto di riforma dall'1.1.2024, contempla le pensioni e le prestazioni previdenziali erogate agli avvocati in base agli introiti derivanti dall'esercizio della professione

Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense

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Sono obbligati ad iscriversi alla Cassa gli Avvocati iscritti ai vari albi professionali Forensi.

Sono parimenti obbligati all'iscrizione, coloro che sono iscritti agli Albi forensi e che lo siano contemporaneamente ad altri Albi professionali, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione, se previsto, presso un'altra gestione, prima dell'entrata in vigore della l. 247/2012, ossia a partire dal 1° febbraio 2013.

L'iscrizione resta facoltativa solo per i praticanti avvocati iscritti nell'apposito registro, mentre nessuna scelta diversa dall'iscrizione alla Cassa può essere esercitata da quelli che svolgano funzioni di giudice di pace, giudice onorario di tribunale o sostituto procuratore onorario in udienza.

La materia della previdenza forense, oggi disciplinata dal Reg. unico 2018, è oggetto di riforma da parte della Cassa ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (leggi anche Riforma previdenza forense: le novità in vigore dal 2024).

I diversi tipi di contributi

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Questi i diversi tipi di contributi previsti a carico degli avvocati:

Contributo minimo obbligatorio a regime

Tutti gli avvocati e praticanti iscritti devono versare alla Cassa forense il cd. contributo minimo soggettivo obbligatorio, che, per il 2022 è fissato in Euro 2.945,00, fatte salve le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione.

Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni compresi tra il 2018 e il 2022, anche se resta dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari IVA dichiarato.

In attesa dell'approvazione degli importi, le prime tre rate del 28 febbraio, del 30 aprile (lunedì 2 maggio) e del 30 giugno verranno riscosse, a titolo di acconto, alla luce della contribuzione 2021 non rivalutata. La quarta rata a saldo del 30 settembre 2022 comprenderà invece anche la rivalutazione ISTAT dell'1,9% e unitamente a questa dovrà essere versato il contributo di maternità, il cui importo sarà comunicato ovviamente in tempo utile per consentire il versamento entro la data suddetta.

Contributo integrativo

Al contributo soggettivo si aggiunge un contributo integrativo. Esso è stabilito nella misura del 4% del volume annuale d'affari IVA, non concorre alla formazione del reddito professionale e non è soggetto all'Irpef. Il contributo integrativo, inoltre, è ripetibile nei confronti dei clienti e, pertanto, va inserito in fattura. Nel 2022 esso non è dovuto a causa della momentanea abrogazione che si riferisce agli anni compresi nel periodo 2018-2022. Esso è dovuto pertanto in relazione al volume di affari Iva prodotta nel 2022 da dichiarare quindi nel Modello 5/2023.

Non deve essere pagato, tuttavia, dagli avvocati per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, indipendentemente dall'età, mentre per i quattro anni successivi, se l'iscrizione è stata effettuata prima del compimento dei 35 anni di età, esso è ridotto alla metà.

Questo contributo non è dovuto dagli avvocati attivi titolari di pensione di vecchiaia. Per il quinquennio 2018/2022 restando fermo il versamento della contribuzione nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari.

La regola vuole però che, in riferimento al contributo integrativo, a prescindere dalla decorrenza di iscrizione alla Cassa, i praticanti avvocati sono esclusi dal versamento del contributo per i primi 5 anni d'iscrizione, mentre lo stesso è ridotto alla metà per i successivi 4 anni se l'iscrizione è avvenuta prima dei 35 anni di età.

Contributo e indennità di maternità

In relazione al contributo di maternità, per l'anno 2022, dal sito della Cassa Forense emerge che "verrà successivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2022."

Contributo modulare volontario

Tutti gli iscritti alla cassa, infine, possono versare, su base volontaria, un contributo ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, di misura compresa tra l'1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto massimo reddituale.

Non possono, tuttavia, corrispondere il contributo modulare volontario i titolari di pensione di vecchiaia, fatta eccezione per quelli che percepiscono la pensione di invalidità. La volontà di versare questo contributo deve essere espressa nel Modello 5 entro il 31 dicembre dell'anno di adesione.

Vai alla guida Contributo modulare volontario

I modelli 5 e 5 bis

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Esistono due distinti modelli attraverso i quali viene comunicata alla Cassa di Previdenza Forense la situazione reddituale:

Modello 5

Ogni avvocato, poi, è tenuto a compilare il cd. modello 5, attraverso il quale comunicare alla Cassa i propri dati reddituali e procedere all'autoliquidazione di eventuali contributi dovuti in unica soluzione, entro il 31 luglio, ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio, e la seconda, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il modello va compilato a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo e anche nel caso in cui il volume d'affari IVA e il reddito professionale annuo siano pari a zero o, addirittura, negativi.

Modello 5-bis

I professionisti che hanno svolto attività professionale in forma associata nel corso dell'anno solare cui è riferito il reddito indicato nel modello 5 sono tenuti a un ulteriore adempimento: la compilazione del cd. modello 5 bis.

Attraverso questo modello, che non è alternativo ma aggiuntivo rispetto al modello 5, si comunica alla Cassa il dato reddituale complessivo degli studi legali associati o delle società tra professionisti. Per le società iscritte nella Sezione speciale dell'Albo invece vale il modello 5-ter.

Le scadenze fissate per gli adempimenti 2022

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I pagamenti dovuti dagli iscritti alla Cassa forense, in ogni caso, non sono dovuti tutti insieme.

Annualmente, infatti, sono fissate delle scadenze (che più o meno si ripetono di anno in anno) per poter provvedere a pagamenti rateali.

Contributi minimi obbligatori: contributo soggettivo minimo e contributo di maternità, dovuti per l'anno 2022:

  • 1° rata - 28 febbraio

  • 2° rata - 30 aprile (lunedì 2 maggio)

  • 3° rata - 30 giugno

  • 4° rata - 30 settembre 2022 (comprensiva conguaglio contributo soggettivo minimo e di maternità).

Emissione straordinaria 31 ottobre 2022: Pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti nell'anno

  • Rateazioni già concesse per contribuzione obbligatoria;

  • Contributi anni precedenti;

  • Rateazioni di istituti facoltativi (es. retrodatazione, ultra40enne) .

Contributi dovuti in autoliquidazione Mod. 5/2022

  • 31 luglio (lunedì 1° agosto) 2022 : termine pagamento 1° rata contributi in autoliquidazione mod. 5/2022.

  • 31 dicembre 2022 (lunedì 2/1/2023): termine pagamento 2° rata contributi in autoliquidazione mod. 5/2022.

Invio telematico modello 5/2022: entro e non oltre il 30 settembre 2022

Contributi volontari/facoltativi anno 2022

  • 31 dicembre 2022 (lunedì 2/1/2023): termine pagamento VOLONTARIO contributo soggettivo modulare scelto nel mod. 5/2022.

  • 31 dicembre 2022 (lunedì 2/1/2023): termine pagamento FACOLTATIVO integrazione contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell'intera annualità previdenziale.

Prestazioni previdenziali della Cassa Forense

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Di seguito le prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa Forense: dalla pensione di anzianità al riscatto.

Pensione di anzianità

Tra le prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa vi è, innanzitutto, la pensione di anzianità.

Ne hanno diritto coloro che hanno maturato i seguenti requisiti:

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017:

  • 60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019:

  • 61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1° gennaio 2020:

  • 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Il diritto alla corresponsione della pensione di anzianità implica la cancellazione dagli albi forensi (ordinario e speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori).

Essa è incompatibile con la reiscrizione agli albi, tanto che in caso di reiscrizione è sospesa. Prevista l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 48 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense.

Pensione di vecchiaia

La Cassa forense eroga, poi, anche la pensione di vecchiaia.

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia contributiva i professionisti che hanno maturato i seguenti requisiti:

  • dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno 34 di effettiva iscrizione e integrale contribuzione;

  • dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età e almeno 35 di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

Coloro che, anche se cancellati dalla Cassa, siano in possesso dei requisiti di cui sopra e non abbiano chiesto il rimborso dei contributi soggettivi, di cui all'art. 21 della legge n. 576/80, nel periodo di vigenza della norma.

Pensione di vecchiaia contributiva

I professionisti iscritti alla Cassa che, pur avendo maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva, non abbiano raggiunto la necessaria anzianità contributiva, possono accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al ricorrere dei seguenti requisiti:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

  • dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

  • dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Essa è composta da una quota "di base" e da una quota "modulare", calcolate secondo i criteri stabiliti dalla legge numero 335 del 1995 e successive modifiche in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art 17 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del presente Regolamento, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione.

Supplementi di pensione

Per le pensioni di vecchiaia dal 1/2/2011 e successive, si procede a una graduale eliminazione dei supplementi di pensione, calcolati con sistema di calcolo contributivo:

  • pensioni di vecchiaia dal 1/2/2011 e successive, si procede a una graduale eliminazione dei supplementi di pensione, calcolati con sistema di calcolo contributivo:

  • pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l'1/2/2011 e l'1/1/2014: un unico supplemento dopo 4 anni dal pensionamento;

  • pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l'1/2/2014 e l'1/1/2017: un unico supplemento dopo 3 anni dal pensionamento;

  • pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l'1/2/2017 e l'1/1/2019: un unico supplemento dopo 2 anni dal pensionamento;

  • pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l'1/2/2019 e l'1/1/2021: un unico supplemento dopo 1 anno dal pensionamento;

  • pensioni di vecchiaia, con decorrenza 1/2/2021 e successiva, non è prevista l'erogazione di alcun supplemento di pensione.

Pensione modulare

Come visto, a partire dalla riforma del 2010, è stata introdotta la quota di pensione modulare. Tale aspetto costituisce forse uno dei più interessanti della riforma previdenziale forense del 2010.

Si tratta, in particolare, di una quota volontaria che si aggiunge al trattamento pensionistico di base e che viene calcolata con il metodo contributivo.

Come riporta il sito di Cassa Forense: "La contribuzione modulare, che potrebbe essere assimilata ad una forma di previdenza integrativa, può essere volontariamente versata dagli iscritti alla Cassa e dai pensionati di invalidità, in aggiunta alla contribuzione ordinaria, nella misura variabile dall'1 al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, e fino al tetto reddituale di cui all'art. 2 del Regolamento dei contributi. Tale contribuzione è destinata al montante individuale sul quale è calcolata la quota modulare del trattamento pensionistico (art. 4 co. 1 e 2 del Regolamento dei contributi)".

Pensione di inabilità e pensione di invalidità

La Cassa forense corrisponde poi ai propri iscritti, che siano in possesso dei requisiti richiesti, anche la pensione di inabilità e quella di invalidità.

Più nel dettaglio, possono beneficiare della pensione di inabilità i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

  • capacità a esercitare la professione esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio
  • malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione
  • iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
  • effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni, per inabilità causata da malattia o infortunio
  • cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso quello speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori
  • regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Possono invece beneficiare della pensione di invalidità i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

  • capacità a esercitare la professione ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3
  • infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l'iscrizione o sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3
  • iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
  • effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l'infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio
  • regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Pensione di reversibilità

Anche la Cassa forense, al pari delle altre gestioni previdenziali, comprende poi tra le prestazioni erogate anche la pensione di reversibilità in caso di decesso del professionista.

In particolare, ne ha innanzitutto diritto il coniuge.

A tal proposito occorre precisare che nel caso di separazione, al coniuge superstite la pensione di reversibilità spetta solo nel caso in cui lo scioglimento del legame coniugale non gli sia stato addebitato. Se, invece, il coniuge superstite era separato "con addebito" dal professionista, avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risultasse comunque beneficiario di un assegno alimentare a carico del defunto.

Per quanto riguarda, invece, il coniuge divorziato, egli può beneficiare della pensione di reversibilità solo nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare e non si sia risposato.

Oltre al coniuge, l'assegno spetta anche ai figli che siano minori di anni 18; studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito; studenti universitari che siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea sino a massimo il compimento di 26 anni di età; figli maggiorenni inabili, a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

L'ammontare della pensione, per il coniuge è pari al 60% se non ci sono figli minori o equiparati, all'80% con un figlio minore o equiparato e al 100% con due o più figli minori o equiparati.

Per i figli minori o equiparati, invece, la pensione di reversibilità spetta per il 60% a un solo figlio, per l'80% a due figli e per il 100% a tre o più figli.

Pensione indiretta

Nel caso in cui al momento del decesso il professionista non era ancora pensionato, ai familiari spetta, invece, la pensione indiretta.

Ne possono beneficiare gli stessi soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.

I requisiti necessari affinché la Cassa forense eroghi tale prestazione sono, innanzitutto, che l'iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età.

Inoltre, l'eventuale cessazione dell'iscrizione deve essere intervenuta non prima di tre anni anteriori al decesso e non deve essere stato stato chiesto il rimborso dei contributi.

Infine, il professionista deceduto doveva avere una posizione contributiva regolare nei confronti della Cassa.

Sul sito di Cassa forense è possibile trovare approfondimenti sulle varie prestazioni previdenziali offerte: prestazioni previdenziali.

Ricongiunzione e totalizzazione

Anche la Cassa forense dà ai propri iscritti la possibilità di ricorrere agli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione.

In particolare, la finalità della ricongiunzione è quella di far conseguire agli iscritti il diritto e la misura a una unica pensione.

Ciò può avvenire tramite ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda, tramite ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione o, infine, tramite ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione.

Per quanto riguarda, invece, la totalizzazione, essa consente di maturare una pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e indiretta, cumulando i periodi assicurativi che sono stati maturati presso gestioni previdenziali diverse, non contestualmente. La finalità è quella di poter conseguire un unico trattamento pensionistico, senza alcun onere per l'iscritto.

Riscatto

Un'ulteriore possibilità prevista nell'ambito della previdenza forense è quella del riscatto, attraverso il quale è possibile computare anni aggiuntivi ai fini contributivi, ovviamente corrispondendo quanto dovuto.

Gli anni che possono essere riscattati sono quelli del corso legale di laurea in giurisprudenza, del servizio militare obbligatorio per due anni al massimo o di quello civile sostitutivo o equiparato per due anni al massimo, del servizio militare prestato in guerra e del praticantato con o senza abilitazione al patrocinio per non più di tre anni.

Possono beneficiare del riscatto innanzitutto gli iscritti Cassa, anche pensionati, e i cancellati dalla Cassa, che conservano il diritto a pensione di vecchiaia, in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie.

Ne possono beneficiarne invece i titolari di pensione di inabilità e i superstiti di avvocati deceduti (non pensionati) al fine di maturare il periodo di anzianità necessario per conseguire la pensione indiretta.

Prestazioni assistenziali della Cassa Forense

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Oltre alle classiche prestazioni previdenziali, Cassa forense offre ai propri iscritti diverse prestazioni assistenziali.

In particolare, è prevista, innanzitutto, un'assistenza in caso di bisogno, corrisposta in caso di difficoltà economiche contingenti o momentanee. Il riferimento va soprattutto ai casi di malattia o infortunio.

Sono poi previsti indennizzi per infortunio o malattia, corrisposti laddove questi abbiano impedito l'esercizio della professione e, come visto, un'indennità di maternità corrisposta alle professioniste in caso di parto, di adozione o affidamento preadottivo e in caso di aborto spontaneo o terapeutico.

Ma le provvidenze non finiscono qui.

Cassa forense prevede a favore dei propri iscritti un contributo per le spese funerarie in caso di decesso di prossimi congiunti, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo e convivente more uxorio.

Vi sono poi delle erogazioni assistenziali in favore di avvocati ultraottantenni e ulteriori provvidenze come borse di studio per i figli, anche orfani, degli iscritti e contributi per spese di ospitalità in istituto per anziani, malati cronici o lungodegenti o per assistenza infermieristica domiciliare temporanea.

Sul sito di Cassa forense è possibile trovare approfondimenti sulle diverse tipologie di prestazioni assistenziali nell'apposita sezione "Prestazioni assistenziali", con la precisazione che determinate prestazioni sono soggette a limiti di importo e che per altre vengono istituiti appositi bandi a cui si può concorrere presentando apposita domanda.

Vai agli articoli e approfondimenti in materia di previdenza forense

Valeria Zeppilli

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