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69/2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile

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(Personale a tempo determinato presso la

Croce Rossa italiana)


1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attivita', in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonche' per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, puo' prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)


1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, puo' assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unita' previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero".

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono inserite le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,".

Art. 30.

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)


1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilita' contengono la previsione della possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresi', l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorita' amministrative che svolgono la propria attivita' nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonche', per i servizi pubblici o di pubblica utilita' non regolati dalle medesime autorita', esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 41 della legge

16 gennaio 2003, n. 3)


1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati".

2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita', prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita' amministrative indipendenti".

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)


1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ((La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili)).

1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (5)

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 33.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)


1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei

servizi disponibili in modalita' digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi

risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi

derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui

all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;

e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di

semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni

informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalita' digitali, nonche' delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

g) individuare modalita' di verifica dell'attuazione

dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonche' sulla congruenza e compatibilita' delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attivita' istruttorie;

h) dispone l'implementazione del riuso dei programmi informatici di

cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularita' ed intersettorialita';

i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di

progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

l) indicare modalita' di predisposizione di progetti di investimento

in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti

informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le societa' interamente

partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalita' telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici gia' implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad

implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettivita'.

2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)


1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facolta' di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale";

b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalita' di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche".

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, gia' disciplinati da norme speciali.

3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35.

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilita' del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendol'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali";

b) al comma 6:

1) la parola: "unicamente" e' soppressa;

2) dopo le parole: "decreto legislativo n. 82 del 2005," sono inserite le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali,".

Art. 36.

(VOIP e Sistema pubblico di connettivita')


1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOIP) per il triennio 20092011, in conformita' all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto "Lotta agli sprechi" dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettivita' disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicita' e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilita' delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualita' e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonche' di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della societa' dell'informazione, e non ancora programmate.

5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative".

Art. 37.

(Carta nazionale dei servizi).


1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica".

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: "e accerta

che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identita' elettronica" e, al secondo periodo, le parole: "e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identita' elettronica" sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 e' abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo e' soppresso.

Art. 38.

(Modifica dell'articolo 9 della legge

8 marzo 2000, n. 53)


1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai

lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle

lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti

territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle citta'.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorita' nel caso di disabilita' ovvero di minori fino a dodici anni di eta', o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con acarico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermita'.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, e', inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternita' o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziatile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma I possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attivita' di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali".

2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 39.

(Riallocazione di fondi)


1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettivita', anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle universita'.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorita' a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresi' essere destinate alle finalita' di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "puo' inoltre promuovere e finanziare progetti" sono inserite le seguenti: ", anche di carattere internazionale,".

Art. 40.

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)


1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione";

b) al comma 3:

1) all'alinea, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

2) alla lettera b), dopo le parole: "12 dicembre 2006," sono inserite le seguenti: "con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente,";

c) al comma 4, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione

normativa" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,".

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "statali" e' sostituita dalla seguente: "centrali".

Art. 41.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008,

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)


1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonche' il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, e' immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva Fl della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Agli

oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203".

CAPO IV
GIUSTIZIA

Art. 42.

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)


1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il

giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i

presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione".

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.

453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presidente della Corte puo' disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio".

Art. 43.

(Norme urgenti per la funzionalita' dell'Avvocatura dello Stato)


1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e

delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: "otto" e' sostituita dalla seguente: "sette" e la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "tre".

2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto

30 ottobre 1933, n. 1611, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalita' di

ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".

3. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo

perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo e' attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo

perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

Al Fondo e' attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo e' attribuita, altresi', una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

Art. 44.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)


1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettivita' della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonche' la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell' arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non piu' coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonche' il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non puo' essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio e' notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo' utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "tribunali amministrativi regionali" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo".

Art. 45.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)


1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "lire cinque milioni" sono sostituite

dalle seguenti: "cinquemila euro";

b) al secondo comma, le parole: "lire trenta milioni" sono

sostituite dalle seguenti: "ventimila euro";

c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

"3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali".

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni".

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo";

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: "sentenza" e'

sostituita dalla seguente: "ordinanza";

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"ovvero dal deposito del ricorso".

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile,la parola: "sentenza", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "ordinanza".

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "La sentenza" sono sostituite dalle

seguenti: "Il provvedimento" e la parola: "impugnata" e' sostituita dalla seguente: "impugnato";

b) al terzo comma, le parole: "della sentenza" sono sostituite dalle

seguenti: "dell' ordinanza".

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "sentenza", ovunque ricorre, e' sostituita dalla

seguente: "ordinanza";

b) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250".

8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500".

9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",

ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o

su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";

c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la procura

alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica".

10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92".

11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione," sono sostituite dalle seguenti: "o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,".

12. All'articolo 96 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

13. All'articolo 101 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione".

14. L'articolo 115 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 115. - (Disponibilita' delle prove). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.500".

16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati".

17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente:

"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

18. All'articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:

"Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile";

b) al terzo comma, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente:

"quarto".

19. All'articolo 153 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".

Art. 46.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)


1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di

procedura civile, le parole: "di cui all'articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 38 e 167".

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura

civile e' sostituito dal seguente:

"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di

autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita' della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".

3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile e' abrogato.

4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile

e' sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice

istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire".

5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile

e' sostituito dal seguente:

"La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti

costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse".

6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole:

"degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".

7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro".

8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8,

del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 e' aggiunto il seguente:

"Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, su accordo

delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, puo' disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che

la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformita' agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di

testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e' in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma

autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facolta' d'astensione di cui

all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalita' e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte

nel termine stabilito, il giudice puo' condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa gia'

depositati dalle parti, essa puo' essere resa mediante dichiarazionesottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e' stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre

disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato".

9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa";

b) al secondo comma, numero 1), le parole: "o di competenza" sono

soppresse.

10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: "primo e terzo comma" sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "si notifica" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 170,".

11. L'articolo 296 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo".

12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292".

14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "del secondo comma" sono soppresse e

le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: "sei" e' sostituita

dalla seguente: "tre";

c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio".

16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la competenza".

17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".

18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "nuovi mezzi di prova" sono inserite le seguenti: "e non possono essere prodotti nuovi documenti" e dopo la parola: "proporli" sono inserite le seguenti: "o produrli".

19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo

giudice per ragioni di giurisdizione";

b) al secondo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "tre mesi".

20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma e' abrogato.

21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

22. All'articolo 442 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, ne' quelle di cui al capo primo di questo titolo".

23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'attore e' residente all'estero la competenza e' del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione e' chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza".

24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici ((. . .)) contabili.

Art. 47.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)


1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 360 e' inserito il seguente:

"Art. 360-bis. - (Inammissibilita' del ricorso). - Il ricorso e' inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo";

b) il primo comma dell'articolo 376 e' sostituito dal seguente:

"Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici";

c) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:

"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilita' del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non e' dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza";

d) l'articolo 366-bis e' abrogato;

e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:

"1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360";

2) al primo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente:

"5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza".

2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:

"Art. 67-bis. - (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni".

Art. 48.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)


1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 e' aggiunto il seguente:

"Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non e' sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessita' di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita".

Art. 49.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)


1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 e' aggiunto il seguente:

"Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di colla Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile".

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo e' soppresso.

3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell' articolo 618".

4. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza".

Art. 50.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)


1. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva".

2. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma e' inserito il seguente:

"Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare";

b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle

seguenti: "sesto comma".

Art. 51.

(Procedimento sommario di cognizione)


1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile e' inserito il seguente:

"CAPO III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimentodi cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.


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