Processo societario
5/2003 - Processo societario
DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
Titolo I
NUOVE NORME DI PROCEDURA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e
cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 12 della legge di delega;
Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre
2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto
societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Titolo II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I
del procedimento di primo grado
davanti al tribunale in composizione collegiale
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Capo II
del procedimento di primo grado davanti
al tribunale in composizione monocratica
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Capo III
del procedimento sommario di cognizione
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Capo IV
del procedimento in grado di appello
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Titolo III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Titolo IV
DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I
disposizioni generali
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Capo II
del procedimento
Sezione I
Del procedimento in confronto di una parte sola
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Sezione II
Del procedimento in confronto di piu' parti
Art. 30
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 32
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 33
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Titolo V
DELL'ARBITRATO
Art. 34
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
1. Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero
di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la
societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Ove
il soggetto designato non provveda, la nomina e' richiesta ((al
presidente del tribunale)) del luogo in cui la societa' ha la sede
legale.
3. La clausola e' vincolante per la societa' e per tutti i soci,
inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della
controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad
oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e
sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le
controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio
del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive
di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso.
Art. 35
Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
1. La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo
confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e'
accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola
compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma
dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonche' l'intervento
di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice e'
ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo
820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo
comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo e' sempre
impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato
internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a
norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una
controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma
dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la
clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di
controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
(( 5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo
che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese. ))
Art. 36
Decisione secondo diritto
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a
decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri
debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma
dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile
quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non
compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito
dalla validita' di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un
arbitrato internazionale.
Art. 37
Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa'
1. Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e
delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le
quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che
hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da
adottare nella gestione della societa'.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia
reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' ((
dagli stessi stabilite. ))
3. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto
o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2
puo' dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con
quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile
a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.
Titolo VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28))
Art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28))
Art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28))
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
Disciplina transitoria
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).
2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e
223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per
adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni
inderogabili del presente decreto legislativo non si applica
l'articolo 34, comma 6.
Art. 42
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli