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1/2012 - Decreto Liberalizzazioni 2012

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Art. 92



Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale


1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".

2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 93



Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica


1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Art. 94



Domanda di sgravio dei diritti doganali


1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 95



Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie


1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, ((alinea,)) le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;

b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";

c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), ((capoverso comma 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,)) dopo le parole "operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' ((abrogato")).

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.

Art. 96



Residenza OICR


1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' cosi' modificato:

a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. " c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato";

b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e";

c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: "5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ((e di quelli con sede)) in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 97


Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286


1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro).

1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.

2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante;

c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attivita' accessorie.

3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.

4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.

6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;

- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;

- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;

- formazione del personale in conformita' alle modalita' definite dagli Stati membri.

7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorita' nazionali competenti, di cui al ((decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre)) 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare ((le attivita' di cui al presente articolo e all'articolo 8-bis)).

9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo' comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.

12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attivita' di vigilanza.

13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al ((comma 9)) da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."

b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').

1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorita' competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita' Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e' finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.

4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.

5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.

6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e dall'((articolo 8 del presente decreto)).

7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).

1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita' pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:

"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.".

b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:

"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.".

c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.".

3. ((Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 97-bis

(( (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).


1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalita' di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione)).

Art. 98



Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012


NAPOLITANO



Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell'economia e

delle finanze


Passera, Ministro dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e

dei trasporti


Visto, il Guardasigilli: Severino

Fonte normattiva.it i testi non hanno carattere di ufficialità

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