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141/2010 - Credito al consumo

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1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis., all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.



Art. 128-sexies.

Mediatori creditizi


1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali.

4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.



Art. 128-septies.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi


1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita';

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita', compreso il superamento di un apposito esame;

f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.

1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.

1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.



Art. 128-octies.

Incompatibilita'


1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti iscritti.



Art. 128-novies.

Dipendenti e collaboratori


1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.



Art. 128-decies

(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo).


1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.



Art. 128-undecies.

Organismo


1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.



Art. 128-duodecies.

Disposizioni procedurali


1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

((a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato.)) ((11))

b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a ((dieci giorni)) e non superiore a un anno; ((11))

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne da' comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorita'. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, puo' vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorita' del Paese d'origine.

((1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

a) la gravita' e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilita';

c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;

d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;

e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;

g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.

h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.)) ((11))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.

3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';

b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c) cessazione dell'attivita'.

4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia.

6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).



Art. 128-ter decies.

Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo


1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.

3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.



Art. 128-quater decies.

Ristrutturazione dei crediti


1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.".

(1)



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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Capo II

Ulteriori disposizioni di attuazione


Art. 12

Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385


1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia:

a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative.

1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.

1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.

((1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attivita' di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia.)) ((8))

2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.


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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Art. 13



Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385


1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere contratti, nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

((1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore;

b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attivita' finanziaria aventi personalita' giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;

2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.)) ((8))

2. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Art. 14



Requisiti di Professionalita'


1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in

attivita' finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':

a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione

secondaria superiore, rilasciato a seguito di ((un)) corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

b) frequenza ((di)) un corso di formazione professionale nelle

materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria;

c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche,

economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, ((indetto)) dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalita' da questo stabilite.

2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti

in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':

a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e

controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti

direttivi presso imprese;

2) attivita' professionali in materia attinente al settore

creditizio, finanziario, mobiliare;

3) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche

o economiche;

4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici,

pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere

scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate alla lettera a).

c) l'amministratore unico, l'unico socio della societa' a

responsabilita' limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti

in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' altresi' subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

((1))


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16,

comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 15



Requisiti di onorabilita'


1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere altresi' iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

((5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.))

Art. 16



Requisiti patrimoniali


1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita', della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, e 128-septies e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' civile.

((1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE.)) ((8))

2. Ai sensi dell'articolo 128-septies comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Art. 17



Incompatibilita'


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita'.

3. Le societa' di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.

4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

((4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria non e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.

4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attivita' di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente in attivita' finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva.

4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 17-bis



(Attivita' di cambiavalute).


1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.

5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.

7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';

b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;

c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

d) cessazione dell'attivita'.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo.

((8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresi', ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.)) ((11))

((8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operativita' sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attivita' da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.)) ((11))


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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Art. 18



Requisiti tecnico - informatici


1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e' subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

Capo III

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi

Art. 19



Composizione dell'Organismo


1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.((Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo.))

2. I componenti ((dell'organo di gestione)) dell'Organismo, tra i quali e' eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attivita' finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.(( Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo.))

3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:

a) previsione dei criteri, delle modalita' e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;

b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;

c) adozione di un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni sulle attivita' degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita' della propria attivita', con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell' articolo 128-((duodecies)) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;

f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.((L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta.))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 20



Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo


1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ((nonche' dai loro dipendenti e collaboratori)) nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.

((1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.

1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.))

2. La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.

3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

((3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.))

Art. 21



Funzioni dell'Organismo


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza;

b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;

c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

((d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti));

e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;

f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;

g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri ((amministratori, direttori)) dipendenti, ((e collaboratori));

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti (( e le modalita')) della prova valutativa.

((i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7))

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.

((2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 22



Gestione degli elenchi


1. Gli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

2. Nell'attivita' di gestione degli elenchi l'Organismo:

a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;

b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne da' comunicazione all'interessato;

d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;

e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonche' sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza.

4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalita' idonee ad assicurarne la massima diffusione.

Art. 23



Iscrizione negli elenchi


1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione.

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di ((centoventi giorni)) dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria sono indicati:

a) per le persone fisiche:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) codice fiscale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;

6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita';

b) per le persone giuridiche:

1) denominazione sociale;

2) data di costituzione;

3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;

7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attivita'.

4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) data di iscrizione nell'elenco;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;

f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies.

f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, ((comma 1-bis)), e all'articolo 128-septies, ((comma 1-ter)), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 24



Esame e aggiornamento professionale


1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalita' di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attivita'.

3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione relativa allo stesso.

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti ((a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori)), coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria.

6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Capo IV

Disposizioni in materia di sanzioni

Art. 25



Esercizio abusivo dell'attivita'


1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente capo:


«Capo IV-bis



Agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi



Art. 140-bis.



Esercizio abusivo dell'attivita'


1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.».

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 26



Disciplina transitoria


01. Le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ((. . .)) al piu' tardi entro il ((31 dicembre 2012)).

((1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attivita', i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.))

((1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies.))


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