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104/2010 - Codice del processo amministrativo

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DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione;

Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del processo amministrativo» e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;


E m a n a



il seguente decreto legislativo:


Art. 1



Approvazione del codice e delle disposizioni connesse


1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Art. 2



Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma addi' 2 luglio 2010


NAPOLITANO



Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri


Visto:il Guardasigilli Alfano


INDICE GENERALE


Allegato 1 - Codice del processo amministrativo

Allegato 2 - Norme di attuazione

Allegato 3 - Norme transitorie

Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni




INDICE SOMMARIO



ALLEGATO 1



Codice del processo amministrativo



LIBRO PRIMO



DISPOSIZIONI GENERALI


Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo I - Principi generali

Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa

Capo III - Giurisdizione amministrativa

Capo IV - Competenza

Capo V - Astensione e ricusazione

Capo VI - Ausiliari del giudice

Titolo II - Parti e difensori

Titolo III - Azioni e domande

Capo I - Contraddittorio e intervento

Capo II - Azioni di cognizione

Titolo IV - Pronunce giurisdizionali

Titolo V - Disposizioni di rinvio


LIBRO SECONDO



PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO


Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ricorso

Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti

Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Titolo II - Procedimento cautelare

Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria

Capo I - Mezzi di prova

Capo II - Ammissione e assunzione delle prove

Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

Capo I - Riunione dei ricorsi

Capo II - Discussione

Capo III - Deliberazione

Titolo V - Incidenti nel processo

Capo I - Incidente di falso

Capo II - Sospensione e interruzione del processo

Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'

Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Titolo VIII - Udienze

Titolo IX - Sentenza


LIBRO TERZO



IMPUGNAZIONI


Titolo I - Impugnazioni in generale

Titolo II - Appello

Titolo III - Revocazione

Titolo IV - Opposizione di terzo

Titolo V - Ricorso per cassazione


LIBRO QUARTO



OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI


Titolo I - Giudizio di ottemperanza

Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione

Titolo IV - Procedimento di ingiunzione

Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie

Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali

Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale

Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo


LIBRO QUINTO



NORME FINALI



ALLEGATO 2



Norme di attuazione


Titolo I - Registri - Orario di segreteria

Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio

Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze

Titolo IV - Processo amministrativo telematico

Titolo V - Spese di giustizia


ALLEGATO 3



Norme transitorie


Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo

Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie


ALLEGATO 4



Norme di coordinamento e abrogazioni









INDICE SISTEMATICO



ALLEGATO 1



Codice del processo amministrativo



LIBRO PRIMO



DISPOSIZIONI GENERALI


Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Effettivita'

Art. 2 - Giusto processo

Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti

Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa

Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi

Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali

Art. 6 - Consiglio di Stato

Capo III - Giurisdizione amministrativa

Art. 7 - Giurisdizione amministrativa

Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

Art. 9 - Difetto di giurisdizione

Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione

Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione

Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato

Capo IV - Competenza

Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile

Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile

Art. 15 - Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza

Art. 16 - Regime della competenza

Capo V - Astensione e ricusazione

Art. 17 - Astensione

Art. 18 - Ricusazione

Capo VI - Ausiliari del giudice

Art. 19 - Consulente tecnico

Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Art. 21 - Commissario ad acta

Titolo II - Parti e difensori

Art. 22 - Patrocinio

Art. 23 - Difesa personale delle parti

Art. 24 - Procura alle liti

Art. 25 - Domicilio

Art. 26 - Spese di giudizio

Titolo III - Azioni e domande

Capo I - Contraddittorio e intervento

Art. 27 - Contraddittorio

Art. 28 - Intervento

Capo II - Azioni di cognizione

Art. 29 - Azione di annullamento

Art. 30 - Azione di condanna

Art. 31 - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'

Art. 32 - Pluralita' delle domande e conversione delle azioni

Titolo IV - Pronunce giurisdizionali

Art. 33 - Provvedimenti del giudice

Art. 34 - Sentenze di merito

Art. 35 - Pronunce di rito

Art. 36 - Pronunce interlocutorie

Art. 37 - Errore scusabile

Titolo V - Disposizioni di rinvio

Art. 38 - Rinvio interno

Art. 39 - Rinvio esterno


LIBRO SECONDO



PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO


Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ricorso

Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti

Art. 40 - Contenuto del ricorso

Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari

Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

Art. 43 - Motivi aggiunti

Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione

Art. 45 - Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

Art. 46 - Costituzione delle parti intimate

Art. 47 - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

Art. 48 - Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

Art. 49 - Integrazione del contraddittorio

Art. 50 - Intervento volontario in causa

Art. 51 - Intervento per ordine del giudice

Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione

Art. 53 - Abbreviazione dei termini

Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

Titolo II - Procedimento cautelare

Art. 55 - Misure cautelari collegiali

Art. 56 - Misure cautelari monocratiche

Art. 57 - Spese del procedimento cautelare

Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari

Art. 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare

Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa

Art. 62 - Appello cautelare

Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria

Capo I - Mezzi di prova

Art. 63 - Mezzi di prova

Capo II - Ammissione e assunzione delle prove

Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova

Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale

Art. 66 - Verificazione

Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio

Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria

Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria

Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

Capo I - Riunione dei ricorsi

Art. 70 - Riunione dei ricorsi

Capo II - Discussione

Art. 71 - Fissazione dell'udienza

Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

Art. 73 - Udienza di discussione

Art. 74 - Sentenze in forma semplificata

Capo III - Deliberazione

Art. 75 - Deliberazione del collegio

Art. 76 - Modalita' della votazione

Titolo V - Incidenti nel processo

Capo I - Incidente di falso

Art. 77 - Querela di falso

Art. 78 - Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

Capo II - Sospensione e interruzione del processo

Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo

Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'

Art. 81 - Perenzione

Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

Art. 83 - Effetti della perenzione

Art. 84 - Rinuncia

Art. 85 - Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'

Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 86 - Procedimento di correzione

Titolo VIII - Udienze

Art. 87 - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

Titolo IX - Sentenza

Art. 88 - Contenuto della sentenza

Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Art. 90 - Pubblicita' della sentenza


LIBRO TERZO



IMPUGNAZIONI


Titolo I - Impugnazioni in generale

Art. 91 - Mezzi di impugnazione

Art. 92 - Termini per le impugnazioni

Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione

Art. 94 - Deposito delle impugnazioni

Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione

Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza

Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione

Art. 98 - Misure cautelari

Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria

Titolo II - Appello

Art. 100 - Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello

Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello

Art. 103 - Riserva facoltativa di appello

Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni

Art. 105 - Rimessione al primo giudice

Titolo III - Revocazione

Art. 106 - Casi di revocazione

Art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

Titolo IV - Opposizione di terzo

Art. 108 - Casi di opposizione di terzo

Art. 109 - Competenza

Titolo V - Ricorso per cassazione

Art. 110 - Motivi di ricorso

Art. 111 - Sospensione della sentenza


LIBRO QUARTO



OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI


Titolo I - Giudizio di ottemperanza

Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza

Art. 114 - Procedimento

Art. 115 - Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione

Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio

Titolo IV - Procedimento di ingiunzione

Art. 118 - Decreto ingiuntivo

Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie

Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie

Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

Art. 121 - Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi

Art. 123 - Sanzioni alternative

Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente

Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche e alle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale

Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali

Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale

Art. 126 - Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali

Art. 128 - Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Art. 130 - Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Art. 131 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

Art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e del Parlamento europeo


LIBRO QUINTO



NORME FINALI


Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva

Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito

Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

Art. 137 - Norma finanziaria


ALLEGATO 2



Norme di attuazione


Titolo I - Registri - Orario di segreteria

Art. 1 - Registro generale dei ricorsi

Art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata

Art. 4 - Orario

Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio

Art. 5 - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti

Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio

Art. 7 - Rilascio di copie

Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze

Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi

Art. 9 - Calendario delle udienze

Art. 10 - Toghe e divise

Art. 11 - Direzione dell'udienza

Art. 12 - Polizia dell'udienza

Titolo IV - Processo amministrativo telematico

Art. 13 - Processo telematico

Titolo V - Spese di giustizia

Art. 14 - Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie

Art. 16 - Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'


ALLEGATO 3



Norme transitorie


Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo

Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza

Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente

Art. 3 - Disposizione particolare per il giudizio di appello


ALLEGATO 4



Norme di coordinamento e abrogazioni


Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni politiche e del Parlamento europeo

Art. 2 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento

Art. 4 - Ulteriori abrogazioni

ALLEGATO 1
CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I
Principi generali


ALLEGATO 1



Codice del processo amministrativo


Art. 1



Effettivita'


1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 2



Giusto processo


1. Il processo amministrativo attua i principi della parita' delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.

2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Art. 3



Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti


1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.

2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ((, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione)).

Capo II
Organi della giurisdizione amministrativa

Art. 4



Giurisdizione dei giudici amministrativi


1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Art. 5



Tribunali amministrativi regionali


1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.

2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.

3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6



Consiglio di Stato


1. Il Consiglio di Stato e' organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica.

3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.

5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo III
Giurisdizione amministrativa

Art. 7



Giurisdizione amministrativa


1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito.

4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.

5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.

6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione.

7. Il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

8. Il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Art. 8



Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali


1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

2. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 9



Difetto di giurisdizione


1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art. 10



Regolamento preventivo di giurisdizione


1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e' ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.

2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

Art. 11



Decisione sulle questioni di giurisdizione


1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne e' fornito.

2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

Art. 12



Rapporti con l'arbitrato


1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ((ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile)).

Capo IV
Competenza

Art. 13



Competenza territoriale inderogabile


1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

((4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.))

((4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.))

Art. 14



Competenza funzionale inderogabile


1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.

2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

3. La competenza e' funzionalmente inderogabile altresi' per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonche' per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

Art. 15

(( (Rilievo dell'incompetenza) ))


((1. Il difetto di competenza e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare e' impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa e' riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare puo' essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

8. La domanda cautelare puo' essere riproposta al giudice dichiarato competente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.))

Art. 16

(( (Regolamento di competenza) ))


((1. Il regolamento di competenza e' proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e' depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla meta' presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza e' immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.))

Capo V
Astensione e ricusazione

Art. 17



Astensione


1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile. ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))

Art. 18



Ricusazione


1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.

3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.

4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.

5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

8. ((La ricusazione non ha)) effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

Capo VI
Ausiliari del giudice

Art. 19



Verificatore e consulente tecnico


1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o piu' consulenti.

2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.

3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Art. 20



Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (( . . . ))


1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.

2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 21



Commissario ad acta


1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.

Titolo II
Parti e difensori

Art. 22



Patrocinio


1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 23



Difesa personale delle parti


1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso ((e trasparenza amministrativa)), in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Art. 24



Procura alle liti


1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

Art. 25.

Domicilio


1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

((1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.)) ((21))

((1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico)). ((21))


-------------

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2017.

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che le presenti modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

Art. 26



Spese di giudizio


1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile , tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2. ((In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.))

2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. ((Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.)) Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.

Titolo III
Azioni e domande
Capo I
Contraddittorio e intervento

Art. 27



Contraddittorio


1. Il contraddittorio e' integralmente costituito quando l'atto introduttivo e' notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune delle parti e non si e' verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Art. 28



Intervento


1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.

2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puo' intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.

Capo II
Azioni di cognizione

Art. 29



Azione di annullamento


1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Art. 30



Azione di condanna


1. L'azione di condanna puo' essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.

2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

Art. 31



Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'


1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo ((e negli altri casi previsti dalla legge)), chi vi ha interesse puo' chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivita' vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

4. La domanda volta all'accertamento delle nullita' previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

Art. 32



Pluralita' delle domande e conversione delle azioni


1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto ((dal)) Titolo V del Libro IV.

2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice puo' sempre disporre la conversione delle azioni.

Titolo IV
Pronunce giurisdizionali

Art. 33



Provvedimenti (( . . . ))


1. Il giudice pronuncia:

a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

c) decreto nei casi previsti dalla legge.

2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.

4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Art. 34



Sentenze di merito


1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;

b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;

c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile ((. L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto e' esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio));

d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;

e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che puo' avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.

2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non puo' conoscere della legittimita' degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.

3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo', in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.

5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 35



Pronunce di rito


1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

a) irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del deposito;

b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

b) per perenzione;

c) per rinuncia.

Art. 36



Pronunce interlocutorie


1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.

2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

Art. 37



Errore scusabile


1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Titolo V
Disposizioni di rinvio

Art. 38



Rinvio interno


1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Art. 39



Rinvio esterno


1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ricorso
Sezione I
Ricorso e costituzione delle parti

Art. 40

(( (Contenuto del ricorso) ))


((1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l'indicazione dei mezzi di prova;

f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.))

Art. 41



Notificazione del ricorso e suoi destinatari


1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.

3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.


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