Accordo transattivo (transazione) in materia di lavoro

Area: Lavoro
Aggiornato: Agosto 2025
Riferimenti: Art. 1965 c.c.; art. 2113 c.c.; artt. 410–411 c.p.c.; art. 11 D.Lgs. 124/2004

Fac‑simile di transazione tra datore e lavoratore per la definizione bonaria di pretese derivanti dal rapporto di lavoro/cessazione, da sottoscrivere preferibilmente in sede protetta (art. 2113 c.c.: ITL ex art. 11 D.Lgs. 124/2004, sede sindacale art. 410 c.p.c., o avanti commissione di conciliazione).

⚠️ Note operative:
  • Distinguere con chiarezza le somme a natura retributiva da quelle a natura risarcitoria e indicare trattamento fiscale/previdenziale secondo legge.
  • La transazione è valida se vi è reciproca concessione (art. 1965 c.c.). Le rinunce non possono riguardare diritti indisponibili.
  • La sottoscrizione in sede protetta limita l’impugnabilità ex art. 2113 c.c.

Guida alla Compilazione

  • Sede protetta: indicare espressamente ITL/sede sindacale/commissione ex art. 410 c.p.c. e il funzionario/representative presente.
  • Oggetto della lite: descrivere puntualmente le voci (differenze retributive, TFR, mansioni, ecc.).
  • Somme e natura: separare retributivo/contributivo da risarcitorio, specificando ritenute e contribuzione.
  • Rateizzazione: se prevista, indicare piano rate, scadenze, interessi e clausola di decadenza.
  • Rinunce: limitare alle sole pretese disponibili e al periodo/punti espressamente indicati.
  • Documenti finali: prevedere rilascio CU, buste paga di chiusura, attestazioni.

Attenzione: Modello generico da personalizzare in base al caso e al CCNL applicato. Verificare prassi dell’ITL/sede sindacale competente e l’esatta qualificazione fiscale delle somme.