Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro
La risoluzione consensuale è l'accordo con cui datore di lavoro e lavoratore decidono di comune accordo di porre fine al rapporto di lavoro. Questo tipo di cessazione dà diritto alla NASpI e può prevedere un incentivo all'esodo con regime fiscale agevolato.
- NASpI: La risoluzione consensuale dà diritto all'indennità di disoccupazione
- Incentivo all'esodo: Tassazione agevolata se previsto in accordi collettivi
- Sede protetta: Consigliabile la sottoscrizione presso ITL o sindacato
- Irrevocabilità: L'accordo è definitivo una volta sottoscritto
- Contributo di licenziamento: Non dovuto in caso di risoluzione consensuale
DEL RAPPORTO DI LAVORO
TRA
La Società _________________________ [denominazione], con sede legale in _________________, via _________________ n. ___, C.F./P.IVA _________________, in persona del _________________________ [nome e qualifica], munito dei necessari poteri
(di seguito "Società" o "Datore di lavoro")
E
Il/La Sig./Sig.ra _________________________, nato/a a _________________ il ____________, residente in _____________________, via _________________ n. ___, C.F. _________________________
(di seguito "Lavoratore/Lavoratrice" o "Dipendente")
(congiuntamente le "Parti")
PREMESSO CHE
A) Il/La Dipendente è stato/a assunto/a dalla Società in data _________________ con contratto di lavoro subordinato a tempo _________________ [indeterminato/determinato], inquadramento al _____ livello del CCNL _________________, con mansioni di _________________;
B) Le Parti, dopo approfondito esame della situazione e valutate le rispettive esigenze, hanno convenuto di addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
C) [EVENTUALE] La Società sta attuando un processo di riorganizzazione aziendale/ ristrutturazione che comporta la necessità di riduzione del personale;
D) Il/La Dipendente ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la risoluzione consensuale del rapporto alle condizioni di seguito indicate;
E) Le Parti intendono definire in via transattiva ogni reciproca pretesa derivante dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - RISOLUZIONE CONSENSUALE
Le Parti concordano che il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra loro cesserà, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c., in data _________________ [data cessazione].
Il/La Dipendente si impegna a prestare regolare attività lavorativa fino alla data di cessazione del rapporto, salvo quanto previsto al successivo art. 2.
Art. 2 - ESONERO DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
[OPZIONE A - Con esonero]
A decorrere dalla data odierna e fino alla data di cessazione del rapporto,
il/la Dipendente è esonerato/a dalla prestazione lavorativa, ferma restando
la corresponsione della retribuzione e di tutti gli emolumenti spettanti.
[OPZIONE B - Senza esonero]
Il/La Dipendente continuerà a svolgere la propria prestazione lavorativa
fino alla data di cessazione del rapporto.
Art. 3 - INCENTIVO ALL'ESODO
A titolo di incentivo all'esodo e quale corrispettivo per la risoluzione consensuale, la Società corrisponderà al/alla Dipendente, unitamente alle competenze di fine rapporto, la somma omnicomprensiva lorda di € _________________ (Euro _________________/00).
L'incentivo all'esodo beneficia di tassazione agevolata se:
- Erogato in base ad accordi collettivi (aziendali o territoriali)
- Nell'ambito di processi di riduzione del personale
- Per lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro 7 anni
Altrimenti si applica tassazione separata ex art. 17 TUIR
Tale importo è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge e sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal/dalla Dipendente.
Art. 4 - COMPETENZE DI FINE RAPPORTO
La Società corrisponderà inoltre al/alla Dipendente, entro i termini di legge:
- Le retribuzioni maturate fino alla data di cessazione;
- Il rateo di tredicesima mensilità maturato;
- [EVENTUALE] Il rateo di quattordicesima mensilità maturato;
- L'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti pari a n. ___ giorni di ferie e n. ___ ore di permessi;
- Il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato;
- [EVENTUALE] Premio di produzione/risultato maturato pari a € _______;
- Ogni altra competenza di spettanza.
Art. 5 - TRANSAZIONE GENERALE
Con la sottoscrizione del presente accordo e a fronte di quanto pattuito, le Parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione derivante dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione.
In particolare, il/la Dipendente dichiara e riconosce che:
- Ha sempre percepito quanto dovuto a titolo di retribuzione;
- Ha regolarmente fruito di ferie, riposi e permessi;
- Non vanta crediti per lavoro straordinario;
- Non ha subito infortuni sul lavoro non denunciati;
- Rinuncia a qualsiasi impugnazione della cessazione del rapporto.
Art. 6 - CONSEGNA BENI AZIENDALI
Il/La Dipendente si impegna a restituire entro la data di cessazione del rapporto tutti i beni aziendali in suo possesso, tra cui:
- Computer portatile modello _________________ matricola _________;
- Telefono cellulare modello _________________ numero _________;
- Auto aziendale modello _________________ targa _________;
- Badge aziendale n. _________;
- Carte di credito aziendali;
- Chiavi degli uffici;
- Ogni altro bene o documento aziendale.
Art. 7 - RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA
Il/La Dipendente si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni confidenziali di cui è venuto/a a conoscenza durante il rapporto di lavoro.
[CLAUSOLA OPZIONALE - Patto di non concorrenza]
Il/La Dipendente si impegna inoltre, per un periodo di _____ mesi dalla
cessazione del rapporto, a non svolgere attività in concorrenza con la
Società nel territorio di _________________. A fronte di tale impegno,
la Società corrisponderà un corrispettivo pari a € _________ lordi mensili.
Art. 8 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
La Società provvederà ad effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro (CO Unilav, INPS, INAIL) nei termini di legge.
La Società consegnerà al/alla Dipendente la certificazione unica (CU) e ogni altra documentazione necessaria per l'accesso alla NASpI.
Art. 9 - ASSISTENZA E SEDE PROTETTA
[OPZIONE A - Sede sindacale]
Il presente accordo viene sottoscritto con l'assistenza della Organizzazione
Sindacale _________________, rappresentata dal Sig. _________________, che
sottoscrive per presa visione e conferma dell'assistenza prestata.
[OPZIONE B - Sede ITL]
Le Parti si danno atto che il presente accordo sarà sottoscritto presso
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di _________________ ai sensi
dell'art. 2113 c.c.
[OPZIONE C - Assistenza legale]
Il/La Dipendente dichiara di essere assistito/a dall'Avv. _________________
del Foro di _________________.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo è stato redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle Parti.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge e del CCNL di riferimento.
Eventuali modifiche al presente accordo dovranno risultare da atto scritto.
Letto, confermato e sottoscritto
_________________, lì _________________
LA SOCIETÀ
_________________________
(firma e timbro)
IL/LA DIPENDENTE
_________________________
(firma)
Per presa visione e conferma dell'assistenza prestata:
L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE / L'AVVOCATO
_________________________
APPROVAZIONE SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il/la Dipendente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificatamente le seguenti clausole:
- Art. 1 - Risoluzione consensuale del rapporto
- Art. 5 - Transazione generale e rinuncia
- Art. 7 - Obblighi di riservatezza e non concorrenza
IL/LA DIPENDENTE
_________________________
Guida alla Risoluzione Consensuale
1. Cos'è la Risoluzione Consensuale
La risoluzione consensuale è l'accordo con cui le parti decidono di comune accordo di porre fine al rapporto di lavoro. Si differenzia da:
- Dimissioni: atto unilaterale del lavoratore
- Licenziamento: atto unilaterale del datore
- Risoluzione giudiziale: decisa dal giudice
2. Diritto alla NASpI
Requisiti per la NASpI:
- Stato di disoccupazione involontaria
- 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni
- 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi
- Presentazione domanda entro 68 giorni
3. Incentivo all'Esodo - Regime Fiscale
| Tipologia | Regime fiscale | Condizioni |
|---|---|---|
| Incentivo agevolato | Tassazione sostitutiva 10% |
- Accordi collettivi - Prossimità pensione (7 anni) - Limite: 9 volte minimo Inps |
| Incentivo ordinario | Tassazione separata | Tutti gli altri casi |
| Fino a € 3.000 | Esente (art. 1, c. 184, L. 208/2015) | Se previsto da contrattazione II livello |
4. Sede Protetta - Art. 2113 c.c.
La sottoscrizione in sede protetta rende inoppugnabili le rinunce e transazioni:
- ITL: Ispettorato Territoriale del Lavoro
- Sede sindacale: con assistenza del sindacato
- Commissione di certificazione: presso Università o DTL
- Collegio arbitrale: irrituale o di conciliazione
5. Vantaggi della Risoluzione Consensuale
Per il Lavoratore:
- Diritto alla NASpI
- Incentivo all'esodo
- Nessuna motivazione negativa
- Accordo su tempistiche
Per il Datore:
- No contributo licenziamento
- No rischio contenzioso
- Transazione definitiva
- Pianificazione uscita
6. Elementi Essenziali dell'Accordo
- Data cessazione: concordata tra le parti
- Incentivo economico: importo e modalità pagamento
- Competenze finali: TFR, ferie, ratei
- Rinunce reciproche: transazione generale
- Restituzione beni: auto, pc, telefono
- Eventuali patti: non concorrenza, riservatezza
7. Comunicazioni e Adempimenti
Il datore di lavoro deve:
- Comunicazione Unilav entro 24h dalla cessazione
- Consegna CU e documentazione NASpI
- Pagamento competenze entro termini ordinari
- Rilascio attestato di servizio se richiesto
8. Errori da Evitare
- Sottoscrivere senza assistenza qualificata
- Accettare rinunce generiche senza corrispettivo
- Dimenticare la clausola NASpI nell'accordo
- Non verificare il regime fiscale dell'incentivo
- Omettere la restituzione dei beni aziendali
- Non concordare la data esatta di cessazione
Attenzione: Questo modello è puramente indicativo. La risoluzione consensuale può avere importanti conseguenze economiche e previdenziali. Si consiglia sempre l'assistenza di un professionista o di un'organizzazione sindacale per la negoziazione e sottoscrizione dell'accordo.