Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Area: Civile e Penale
Aggiornato: Agosto 2025
Riferimenti: D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), artt. 74 ss.

Guida operativa all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) con focus su civile e penale: chi può richiederlo, a chi presentare la domanda, documenti da allegare, tempi, esiti e fac-simile pronti da copiare e personalizzare.

📌 Approfondimento utile: consulta anche la nostra guida con esempi: Gratuito patrocinio: guida e fac-simile dell’istanza .

1) Cos’è e quando spetta

Il gratuito patrocinio consente alle persone non abbienti di essere assistite da un avvocato con spese a carico dello Stato, nei limiti e alle condizioni previste dal D.P.R. 115/2002. Il requisito centrale è reddituale (soglia aggiornata periodicamente). In penale, sono previste regole particolari e alcune eccezioni.

2) Requisiti e autocertificazione

  • Requisiti reddituali: verificare la soglia vigente (aggiornata periodicamente) e il computo del reddito del nucleo familiare/conviventi secondo le regole di legge.
  • Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000): attestazione dei redditi posseduti e della composizione del nucleo; allegare, se disponibile, ultima dichiarazione dei redditi.
  • Assenza di manifesta infondatezza: la domanda/azione non deve essere pretestuosa o temeraria.

3) A chi si presenta

Attenzione: l’autorità competente cambia a seconda del rito.
  • Civile: istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il giudice competente per la causa.
  • Penale: istanza all’Autorità Giudiziaria procedente (G.I.P./G.U.P./Tribunale/Corte), secondo il grado e lo stato del procedimento.

4) Documenti da allegare (checklist)

  • Copia documento d’identità e codice fiscale del richiedente.
  • Dichiarazione sostitutiva sul reddito (con eventuale documentazione fiscale disponibile).
  • Stato di famiglia o autocertificazione della composizione del nucleo (se richiesto).
  • Eventuali atti/atti introduttivi/verbali utili a valutare non manifesta infondatezza.
  • Dati di contatto e PEC (per comunicazioni e provvedimenti).

5) Procedura passo-passo

  1. Verifica requisiti (reddito, non manifesta infondatezza).
  2. Individua l’autorità competente (COA in civile, Giudice in penale).
  3. Compila l’istanza (vedi fac-simile sotto) e firma (anche digitale se invii via PEC).
  4. Allega documenti richiesti e invia/deposita (civile: COA; penale: Ufficio del Giudice).
  5. Esito: ammissione/rigetto. In caso di rigetto, valuta reclamo/opposizione nei termini di legge.
  6. Revoca: l’ammissione può essere revocata se vengono meno i presupposti o emergono dichiarazioni non veritiere.
N.B.: le soglie reddituali e i modi di deposito possono aggiornarsi nel tempo. Per i dettagli pratici e gli esempi, vedi anche la guida: link.

Relata di invio PEC (facoltativa)

Il/La sottoscritto/a Avv. __________________, ai sensi della normativa vigente, trasmette l’istanza e gli allegati all’indirizzo PEC dell’Ufficio competente, con firma digitale sui documenti informatici e indicazione dell’oggetto del procedimento.

Consiglio pratico: verifica sempre l’indirizzo PEC ufficiale dell’ufficio e allega file PDF/A firmati digitalmente.

Attenzione: i fac-simile sono modelli generici. Personalizza sempre i contenuti e verifica le soglie reddituali aggiornate e le modalità di deposito presso l’ufficio competente. Per esempi pratici e ulteriori dettagli: guida Studio Cataldi.