Opposizione a decreto penale di condanna

Area: Diritto Penale – Riti e impugnazioni
Aggiornato: Agosto 2025
Riferimenti: Artt. 459–461 c.p.p.; artt. 444, 438 c.p.p.; artt. 162–162-bis c.p.; artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.

L’opposizione al decreto penale di condanna si propone entro 15 giorni dalla notifica del decreto (art. 461 c.p.p.). Con l’atto l’imputato può chiedere, in alternativa al dibattimento, giudizio abbreviato, patteggiamento (art. 444 c.p.p.), messa alla prova (art. 168-bis c.p. – 464-bis c.p.p.) oppure oblazione (artt. 162–162-bis c.p.), ove ne ricorrano i presupposti.

Nota pratica: l’opposizione non richiede motivi; indicare con chiarezza la scelta del rito (se richiesta) e le eventuali istanze (testi, CT, termini). Allegare copia del decreto notificato.

Attenzione: modello generico. Verificare il termine di 15 giorni dalla notifica e la competenza del G.I.P. emittente. Le scelte di rito (abbreviato/patteggiamento/MAP/oblazione) vanno espresse nell’atto e supportate dalla documentazione necessaria.