Istanza di Revoca o Modifica Ordinanza

Area: Processo Civile
Aggiornato: Dicembre 2025
Riferimenti: Artt. 177-178 c.p.c.

Le ordinanze emesse nel corso del processo civile sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che le ha pronunciate. L'art. 177 c.p.c. prevede espressamente questa facoltà, che può essere esercitata d'ufficio o su istanza di parte quando mutano le circostanze che hanno determinato il provvedimento.

⚠️ Principi fondamentali:
  • Revocabilità generale: tutte le ordinanze sono revocabili (art. 177 c.p.c.)
  • Competenza: solo il giudice che ha emesso l'ordinanza
  • Presupposto: mutamento delle circostanze o nuove ragioni
  • Eccezioni: ordinanze ex art. 186-bis, ter, quater non revocabili

📚 Per approfondire: Consulta l'articolo "Processo civile: la revoca e la modifica delle ordinanze" per un'analisi completa della disciplina e della giurisprudenza.

Guida alla Revoca e Modifica delle Ordinanze

1. Principio Generale di Revocabilità

L'art. 177 c.p.c. stabilisce che:

  • Il giudice può sempre revocare o modificare i propri provvedimenti
  • La revoca può avvenire d'ufficio o su istanza di parte
  • Non occorre il consenso delle parti
  • Il potere permane fino alla decisione definitiva

2. Presupposti per la Revoca/Modifica

Sono necessari:

  • Mutamento delle circostanze: fatti nuovi o sopravvenuti
  • Nuove ragioni: elementi non valutati in precedenza
  • Errore manifesto: svista o errore materiale
  • Sopravvenuta inutilità: del provvedimento

NON sono sufficienti:

  • Semplice ripensamento del giudice
  • Diversa valutazione degli stessi elementi
  • Mutamento della strategia processuale

3. Ordinanze NON Revocabili

⚠️ ATTENZIONE - Non sono revocabili:
  • Art. 186-bis: Ordinanza di pagamento somme non contestate
  • Art. 186-ter: Ordinanza successiva a chiusura istruzione
  • Art. 186-quater: Ordinanza ingiunzione
  • Ordinanze anticipatorie: con efficacia di giudicato

4. Competenza

  • Principio: solo il giudice che ha emesso l'ordinanza
  • Sostituzione giudice: il nuovo giudice subentra nei poteri
  • Collegio: se emessa dal collegio, revoca collegiale
  • Fase diversa: no revoca di ordinanze di fase precedente

5. Tipologie di Ordinanze Revocabili

Tipo ordinanza Revocabile Note
Ammissione prove Sempre, fino a decisione
Termini processuali Per giustificati motivi
Provvedimenti cautelari Ex art. 669-decies c.p.c.
Sospensione processo Se cessano i presupposti
Ordinanze anticipatorie NO Salvo consenso parti

6. Procedimento

  • Istanza scritta: depositata nel fascicolo telematico
  • Motivazione: indicare le nuove circostanze
  • Contraddittorio: il giudice può sentire le parti
  • Decisione: con ordinanza motivata

7. Contenuto dell'Istanza

L'istanza deve contenere:

  • Identificazione precisa dell'ordinanza da revocare
  • Indicazione delle nuove circostanze
  • Ragioni giuridiche della revoca
  • Richiesta specifica (revoca totale/parziale/modifica)

8. Effetti della Revoca

  • Ex nunc: dalla data del provvedimento di revoca
  • Atti compiuti: restano validi se già eseguiti
  • Nuova ordinanza: il giudice può emanare nuovo provvedimento

9. Strategie Processuali

  • Tempestività: presentare l'istanza appena emergono nuove circostanze
  • Istanza congiunta: più efficace se concordata con controparte
  • Documentazione: allegare prove delle nuove circostanze
  • Economia processuale: evidenziare i vantaggi della revoca

10. Errori da Evitare

  • Chiedere revoca senza nuove circostanze
  • Tentare di revocare ordinanze irrevocabili
  • Non specificare cosa si chiede di revocare
  • Omettere la motivazione
  • Rivolgersi a giudice diverso

📚 Per maggiori approfondimenti: Consulta l'articolo "Processo civile: la revoca e la modifica delle ordinanze" per un'analisi dettagliata con riferimenti giurisprudenziali aggiornati.

Attenzione: Questi sono modelli generici di istanze di revoca o modifica di ordinanze. Il contenuto deve essere adattato al caso specifico e al tipo di ordinanza. Verificare sempre la revocabilità del provvedimento specifico. Si consiglia l'assistenza di un professionista.