Istanza di conversione del pignoramento
Area: Diritto Esecutivo | Aggiornato: Dicembre 2025 | Riferimenti: Art. 495 c.p.c.
Conversione del Pignoramento - Art. 495 c.p.c.
L'istanza di conversione consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, anche rateizzabile fino a 48 mensilità. Richiede il deposito di almeno 1/6 dell'importo dovuto e giustificati motivi.
Riforma Cartabia - Novità 2025
- Deposito telematico PCT: Obbligatorio per istanze e documenti
- Comunicazioni PEC: Preferenziali tra professionisti
- Rateizzazione estesa: Fino a 60 mensilità in casi particolari
- Valutazione accelerata: Decisione entro 30 giorni
Formula Legale
Sez. Esecuzioni Immobiliari
ai sensi dell'art. 495 c.p.c.
per
_________________, nato a _________________ il _________ e residente in _________________ via _________________ n. ___ (C.F.: _________________), elettivamente domiciliato in _________________ via _________________ n. ___, presso e nello studio dell'Avv. _________________ del Foro di _________________ (C.F.: _________________ - fax: _________________ - p.e.c. _________________) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce a _________________
- debitore esecutato -
PREMESSO CHE
Titolo esecutivo:
1. sulla base del [titolo esecutivo] emesso da _________________ in data _______, munito di formula esecutiva in data _______ e notificato in data _______ e del precetto di pagamento di euro _______, notificato in data _______, il sig. _________________ sottoponeva a pignoramento i seguenti beni di proprietà del sig. _________________:
Beni pignorati:
2. a seguito del pignoramento veniva instaurata dinanzi all'intestato Tribunale la procedura esecutiva rubricata al R.G.E. n. _____/_____;
3. alla procedura intervenivano i seguenti creditori _________________ che recavano, rispettivamente, un credito di Euro _________________ oltre interessi;
4. alla data odierna il giudice non ha ancora disposto la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati e l'istante ha interesse a che gli stessi non siano venduti o assegnati;
5. prima di oggi, il sig. _________________ non ha presentato alcuna precedente istanza di conversione;
Giustificati motivi (art. 495 c.p.c.):
6. l'elevato importo dei crediti e le condizioni economiche difficoltose nelle quali si trova l'istante rappresentano dei giustificati motivi idonei ad accordare allo stesso l'accesso al beneficio della rateizzazione, nella misura massima consentita dalla legge.
Tutto ciò premesso, il Sig. _________________ come sopra rappresentato e difeso
CHIEDE
All'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitali, interessi e spese e maggiorato delle spese di esecuzione (e degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito/al tasso legale);
Modalità di pagamento richieste:
che il versamento sia disposto, previa comparizione delle parti, mediante rateizzazione per [numero mensilità] mensilità.
Deposito Cauzionale Obbligatorio
Si deposita unitamente alla presente istanza un assegno circolare non trasferibile di importo complessivo di Euro _______, ovverosia pari a un sesto dell'ammontare dei crediti per i quali è stato eseguito il pignoramento e di quelli dei creditori intervenuti. Con riserva di integrare tale importo, se lo stesso non dovesse risultare sufficiente.
Luogo, data _________________
Avv. _________________ (firma)
Guida Pratica - Conversione del Pignoramento
1. Presupposti della Conversione
L'art. 495 c.p.c. richiede: giustificati motivi, assenza di precedenti istanze, procedura non ancora conclusa. I motivi più frequenti sono le condizioni economiche del debitore e la sproporzione tra debito e valore dei beni.
2. Deposito Cauzionale
Obbligatorio il deposito di almeno 1/6 dell'importo dovuto tramite assegno circolare non trasferibile. Il deposito dimostra la serietà dell'istanza e garantisce i creditori.
3. Rateizzazione del Debito
Possibile fino a 48 mensilità ordinarie o 60 in casi eccezionali. La rateizzazione deve essere motivata e proporzionata alle capacità economiche del debitore.
4. Procedimento
Il giudice fissa udienza per la comparizione delle parti. I creditori possono opporsi. La decisione deve intervenire entro 30 giorni (Riforma Cartabia).
5. Differenza con Sostituzione
La conversione (art. 495) sostituisce i beni con denaro. La sostituzione (art. 496) sostituisce i beni con altri beni. Procedure e presupposti diversi.
6. Effetti dell'Accoglimento
Sospensione della vendita, liberazione dei beni pignorati, obbligo di pagamento secondo le modalità stabilite. In caso di inadempimento, ripresa dell'esecuzione sui beni originari.
7. Opposizione dei Creditori
I creditori possono opporsi contestando i presupposti o le modalità. L'opposizione non sospende automaticamente il procedimento ma può influenzare la decisione del giudice.
8. Casi di Rigetto
Mancanza di giustificati motivi, deposito insufficiente, precedenti istanze, procedura già conclusa, manifesta incapacità economica del debitore.
9. Novità Riforma Cartabia
Deposito telematico PCT obbligatorio, comunicazioni PEC preferenziali, termini accelerati per la decisione, possibilità di rateizzazione estesa in casi particolari.
10. Errori da Evitare
Non motivare adeguatamente l'istanza, deposito cauzionale insufficiente, mancata indicazione dei creditori intervenuti, richiesta di rateizzazione eccessiva rispetto alle capacità economiche.