La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3237 del 10 febbraio 2011, ha affermato che il verbale di conciliazione, relativo alla conclusione di un rapporto di lavoro, è da ritenersi non valido, agli effetti dell'articolo 411 cpc, se manca la sottoscriscrizione del rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità con il lavoratore. In particolare la Suprema Corte, rigettando il ricorso di una società - la quale sosteneva che il verbale di conciliazione, ancorché non sottoscritto in sede sindacale, non è privo del suo valore -, ha confermato la decisione della Corte di merito che, con accertamento di fatto adeguatamente motivato e pertanto sottratto al sindacato di legittimità, ha escluso l'effettuazione di quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa. Correttamente, quindi, è stato non ritenuto qualificabile l'atto conciliativo agli effetti di cui all'articolo 411 cpc.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: